Spese di lite in appello modificabili solo con specifico motivo (Cass. civ. Sez. I n. 4026 del 14.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice d’appello che rigetta l’impugnazione e conferma integralmente la sentenza di primo grado non può modificare la statuizione sulle spese del primo grado in mancanza di uno specifico motivo di censura del soccombente, poiché in tal caso non si forma alcuna soccombenza sulle spese suscettibile di autonoma impugnazione. Il potere di rideterminare il riparto delle spese del primo giudice sussiste, invece, quando l’appello sia accolto, anche solo parzialmente. La compensazione delle spese, una volta accertata la totale soccombenza di una parte, non può fondarsi né sull’esito della lite né sul semplice diverso assetto motivazionale della sentenza impugnata, non rientrando quest’ultimo tra le ipotesi normative che la giustificano.

Il Fatto

Un correntista aveva convenuto in giudizio la banca per il risarcimento del danno conseguente al protesto di un assegno, deducendo di essersi visto impedire il versamento utile a costituire la provvista. Il Tribunale aveva respinto la domanda, condannando l’attore alle spese di lite.

La Corte di Appello di Palermo, con la sentenza impugnata, rigettava l’appello e compensava integralmente le spese del doppio grado di merito. La banca, vittoriosa nel merito ma non sul regolamento delle spese, proponeva ricorso per cassazione con tre motivi. Il correntista resisteva con controricorso.

La Motivazione della Corte

Con i primi due motivi la ricorrente censurava la valutazione delle prove e la qualificazione del recesso, assumendo che la Corte di merito avesse errato nel separare disciplina del conto corrente e dell’apertura di credito e nel ritenere illegittimo il recesso senza il preavviso di dieci giorni previsto dall’art. 1833 cod. civ.

La Corte dichiara entrambi i motivi inammissibili per carenza di interesse. La parte integralmente vittoriosa — qui la banca, avendo il giudice d’appello confermato il rigetto della domanda attorea — non ha interesse a impugnare al solo fine di ottenere una motivazione diversa, salvo che da essa si possa dedurre una statuizione implicita contraria al suo interesse. Le considerazioni della Corte distrettuale sulla legittimità del recesso, a fronte di un dispositivo di conferma, non sono idonee a passare in giudicato: il ricorso mira soltanto a conseguire una diversa motivazione.

Il terzo motivo è invece fondato. Sul regolamento delle spese di primo grado la Corte ribadisce un principio consolidato, richiamando Sezioni Unite n. 15559 del 2003 e altre pronunce conformi: occorre distinguere tra rigetto e accoglimento dell’appello. Nel primo caso il giudice d’appello, in mancanza di uno specifico motivo del soccombente, non può modificare la decisione di primo grado sulle spese; nel secondo ha il potere di ridefinire il riparto anche d’ufficio.

Nella specie, la Corte territoriale aveva confermato integralmente la decisione di primo grado, senza che l’appellante avesse spiegato alcun motivo sul punto: la modifica era dunque preclusa. Anche la compensazione delle spese d’appello è erronea. L’esito della lite era di totale soccombenza del correntista, e il semplice diverso assetto motivazionale non figura tra le ipotesi che, secondo l’art. 92 cod. proc. civ. applicabile ratione temporis, giustificano la compensazione.

La Corte accoglie quindi il terzo motivo, cassa la sentenza sul punto e, decidendo nel merito, liquida le spese del doppio grado di merito e del giudizio di legittimità secondo soccombenza, ponendo a carico del correntista anche le spese di CTU.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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