Correzione dell’errore materiale nel dispositivo sulle spese (Cass. civ. Sez. V n. 23222 del 13.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il dispositivo che, per mero errore materiale, inverta le posizioni processuali nella statuizione sulle spese può essere corretto ai sensi degli artt. 287 e 288 cod. proc. civ., allorché l’errore sia desumibile dal contesto della motivazione e dalla statuizione di rigetto. La correzione non introduce una nuova decisione, ma ripristina la corrispondenza tra motivazione e dispositivo. Il procedimento di correzione ha natura amministrativa e non consente alcuna statuizione sulle spese processuali del relativo giudizio.

Il Fatto

Con una precedente ordinanza questa Corte aveva rigettato il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, condannando la parte controricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.

La parte originaria ricorrente propone istanza di correzione di errore materiale, deducendo che nel dispositivo erano stati invertiti i termini “controricorrente” e “ricorrente”, come reso evidente dal contenuto motivazionale della pronuncia. L’Agenzia delle Entrate non ha svolto attività difensiva.

La Motivazione della Corte

La questione riguarda la possibilità di correggere il dispositivo di una pronuncia di legittimità che abbia condannato al pagamento delle spese una parte diversa da quella risultata soccombente. Il dato testuale sul quale si fonda l’istanza è l’evidente contrasto tra la motivazione, che dichiara il ricorso infondato con condanna della ricorrente alle spese, e il dispositivo, che indica invece la controricorrente come debitrice.

La Corte muove dalla constatazione che dallo stesso contenuto motivazionale emerge la volontà decisoria effettiva. Il rigetto del ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate comporta, sul piano logico e giuridico, che la soccombenza gravi sulla parte ricorrente. Il dispositivo impugnato risulta quindi frutto di un mero errore materiale, consistito nell’inversione delle posizioni processuali prese in considerazione ai fini della condanna.

La verifica della sussistenza dell’errore non richiede alcuna reinterpretazione del giudizio già concluso: l’errore materiale è rilevabile dal raffronto interno tra le diverse parti del provvedimento, senza necessità di integrare o modificare il contenuto volitivo della decisione. Il ripristino delle corrette posizioni processuali opera pertanto sul solo piano della dichiarazione, non su quello del giudicato sostanziale.

Quanto al regime delle spese del procedimento di correzione, la Corte richiama un orientamento costante (Cass. n. 12184 del 2020, Cass. n. 14 del 2016, Cass. n. 21213 del 2013) e afferma che la natura amministrativa del procedimento di correzione di errore materiale esclude ogni statuizione sulle spese processuali. Ne deriva l’accoglimento dell’istanza, con formale correzione del dispositivo e trasmissione alla Cancelleria per l’annotazione e la notifica alle parti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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