Correzione dell’errore materiale e modificazioni essenziali dell’atto (Cass. pen. Sez. I n. 27364 del 21.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede di procedura di correzione dell’errore materiale ai sensi dell’art. 130 cod. proc. pen. sono consentiti soltanto gli interventi di armonizzazione della estrinsecazione formale della decisione con il suo reale, intangibile contenuto. È pertanto esclusa la correzione che comporti una modificazione essenziale dell’atto, non essendo la difformità rilevabile dal mero raffronto tra gli atti e il provvedimento. Integra modifica essenziale l’eliminazione della parola “bis” accanto alla menzione dell’art. 624 cod. pen., poiché determina una riqualificazione in melius del titolo di reato. Il giudice dell’esecuzione non può incidere con la correzione su un provvedimento di altro giudice coperto dal giudicato.

Il Fatto

Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Teramo, in qualità di giudice dell’esecuzione, ha deciso sulla richiesta delle parti di correzione dell’errore materiale relativa ai capi E, F, G e H di una sentenza di appello. Con l’ordinanza impugnata ha disposto la correzione della qualificazione giuridica di quei capi, stabilendo che dove compare la parola “bis” la stessa debba ritenersi abrogata.

Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso il procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Teramo, deducendo violazione degli artt. 130, 648 e 650 cod. proc. pen. Secondo il ricorrente la richiesta originaria riguardava la correzione della sentenza di primo grado, che nel calcolo della pena aveva omesso la dicitura “bis” dopo l’indicazione dell’art. 624 cod. pen., mantenendola invece nella rubrica. Il giudice avrebbe così modificato il provvedimento di altro giudice su cui si era formato il giudicato, abrogando una parte dell’imputazione in assenza di riqualificazione.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dal principio consolidato secondo cui non è ammessa la correzione dell’errore materiale quando l’eliminazione dell’errore comporti una modificazione essenziale dell’atto. È esattamente ciò che, secondo la prospettazione del ricorso e dal contenuto dell’ordinanza, si è verificato: l’eliminazione della parola “bis” accanto alla menzione dell’art. 624 cod. pen. ha comportato una riqualificazione in melius dei fatti imputati, che rientra nello spettro delle modificazioni essenziali.

La Corte rileva poi un autonomo profilo di carenza di motivazione. L’ordinanza è motivata in modo talmente succinto da non far comprendere le premesse della decisione e il tenore delle richieste delle parti. Non chiarisce se le imputazioni fossero relative al delitto di cui all’art. 624 cod. pen. e se l’aggiunta del “bis” fosse un mero errore materiale, oppure se il giudizio avesse ad oggetto fatti riconducibili alla fattispecie di cui all’art. 624-bis cod. pen.

Il pubblico ministero ricorrente ha precisato che la richiesta mirava a correggere l’errore della sentenza di primo grado la quale, nell’indicare il reato più grave su cui calcolare la pena, aveva richiamato l’art. 624 cod. pen. senza farlo seguire dal “bis”. In questa prospettiva la modifica incide sul contenuto sostanziale della decisione, non sulla sua forma.

La Corte richiama il principio delle Sezioni Unite n. 8 del 18/05/1994, secondo cui in sede di correzione sono consentiti soltanto gli interventi di armonizzazione della forma grafica con il contenuto reale della decisione. Aggiunge, sulla scia di Sez. I n. 3961 del 06/10/1993, che l’errore materiale ricorre solo a fronte di difformità meramente esteriori tra quanto deciso e la sua rappresentazione grafica, sempre che la difformità sia rilevabile dal mero raffronto degli atti con il provvedimento.

In assenza di motivazione adeguata e nella impossibilità di valutare l’ambito effettivo dell’intervento correttivo, la Corte accoglie il ricorso e dispone l’annullamento con rinvio al Tribunale di Teramo — Ufficio GIP, perché rinnovi il giudizio applicando i principi enunciati.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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