Correzione dell’errore materiale e divieto di riqualificazione del reato in executivis (Cass. pen. Sez. I n. 27363 del 21.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede di procedura di correzione dell’errore materiale, ai sensi dell’art. 130 cod. proc. pen., sono consentiti soltanto gli interventi di armonizzazione dell’estrinsecazione formale della decisione con il suo reale e intangibile contenuto, perché tali interventi sono intrinsecamente incapaci di incidere sulla decisione già assunta. L’errore materiale ricorre esclusivamente a fronte di difformità meramente esteriori tra quanto deciso e quanto di quella decisione è graficamente rappresentato, sempre che la difformità sia rilevabile dal mero raffronto degli atti con il contenuto del provvedimento. È pertanto illegittima, per violazione dell’art. 130 cod. proc. pen., l’ordinanza del giudice dell’esecuzione che, eliminando la parola “bis” accanto alla menzione dell’art. 624 cod. pen., determini la riqualificazione in melius del fatto, integrando una modificazione essenziale dell’atto. La carenza assoluta di motivazione sull’ambito effettivo dell’intervento correttivo ne impone l’annullamento con rinvio.

Il Fatto

Il giudice dell’esecuzione, nella specie il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Teramo, è stato investito della richiesta di correzione dell’errore materiale avanzata dalle parti e relativa ad alcuni capi della sentenza di secondo grado. Il giudice ha disposto la correzione della qualificazione giuridica di quei capi, stabilendo che, ove presente, la parola “bis” dovesse ritenersi abrogata.

Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Teramo, deducendo violazione di legge con riferimento agli artt. 130, 648 e 650 cod. proc. pen. Secondo il ricorrente, la richiesta originaria riguardava una diversa sentenza e la correzione avrebbe dovuto essere operata dal giudice di primo grado; il giudice dell’esecuzione avrebbe invece inciso su un provvedimento coperto dal giudicato, abrogando di fatto una parte dell’imputazione in assenza di qualsiasi riqualificazione giuridica.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dal principio consolidato secondo cui è esclusa la possibilità di procedere alla correzione dell’errore materiale quando l’eliminazione dell’errore comporti una modificazione essenziale dell’atto. È quanto si è verificato nel caso di specie, poiché l’eliminazione della parola “bis” accanto alla menzione dell’art. 624 cod. pen. ha comportato una riqualificazione in melius del fatto, riconducibile allo spettro delle modificazioni essenziali.

Il Collegio censura l’ordinanza impugnata sotto il profilo della motivazione: essa è formulata in modo talmente succinto da non consentire di comprendere le premesse della decisione e il tenore delle richieste avanzate dalle parti. Non chiarisce, in particolare, se le imputazioni fossero realmente relative al delitto di cui all’art. 624 cod. pen. e se quindi l’aggiunta del “bis” fosse un mero errore materiale, oppure se il giudizio avesse ad oggetto fatti riconducibili alla fattispecie di cui all’art. 624-bis cod. pen.

Assume rilievo dirimente la precisazione del pubblico ministero ricorrente, secondo cui la richiesta era di correggere l’errore materiale della sentenza di primo grado che, nell’individuare il reato più grave su cui calcolare la pena, aveva fatto riferimento all’art. 624 cod. pen. senza farlo seguire dal “bis”.

Poiché la carenza di motivazione impedisce di valutare l’ambito effettivo dell’intervento correttivo, la Corte dispone l’annullamento con rinvio perché il giudice rinnovi il giudizio applicando il principio per cui sono consentiti soltanto gli interventi di armonizzazione della forma esteriore della decisione con il suo reale contenuto, privi di attitudine a incidere su quanto già deciso. Richiama in tal senso le Sezioni Unite n. 8 del 18 maggio 1994, Armati, e Sez. I n. 3961 del 6 ottobre 1993, Rutigliano, secondo cui l’errore materiale presuppone difformità meramente esteriori tra il deciso e la sua rappresentazione grafica, rilevabili dal mero raffronto tra atti e provvedimento. L’ordinanza è quindi annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Teramo, ufficio GIP.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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