Parte civile va avvisata dell’udienza di rescissione del giudicato (Cass. pen. Sez. II n. 7692 del 25.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di rescissione del giudicato, la corte di appello investita della richiesta ex art. 629-bis cod. proc. pen. provvede ai sensi dell’art. 127 cod. proc. pen., con avviso alle parti, alle altre persone interessate e ai difensori. L’omesso avviso alla parte civile integra una nullità, perché le preclude il contraddittorio sull’ammissibilità e sulla tempestività dell’istanza. La parte civile è titolare di un interesse all’impugnazione autonomo e attuale, poiché il rigetto della richiesta renderebbe definitiva la pronuncia che ha confermato le statuizioni civili, con esito potenzialmente diverso in caso di nuovo giudizio.
Il Fatto
La corte di appello, accogliendo la richiesta di rescissione del giudicato proposta dal difensore dell’imputato, revocava la sentenza di condanna emessa in primo grado per estorsione e parzialmente riformata in appello, con conferma delle statuizioni civili.
Avverso l’ordinanza di revoca ha proposto ricorso la parte civile, non avvisata dell’udienza camerale fissata davanti alla corte di appello. Ha dedotto la violazione dell’art. 127, commi 1 e 5, cod. proc. pen., richiamato dall’art. 629-bis, comma 3, cod. proc. pen., e ha rappresentato che, se ritualmente avvisata, avrebbe prodotto documentazione idonea a dimostrare la pregressa conoscenza del procedimento da parte dell’imputato, con conseguente tardività della richiesta.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto la questione preliminare dell’interesse all’impugnazione della parte civile, che il Procuratore generale aveva contestato. Il Collegio ritiene che tale interesse sussista: dall’eventuale rigetto della richiesta di rescissione deriverebbe la definitività della pronuncia di appello che ha confermato le statuizioni civili, risultato che potrebbe essere differente all’esito di un nuovo giudizio.
Nel merito, la Corte richiama la disciplina positiva. L’art. 629-bis, comma 3, cod. proc. pen. stabilisce che la corte di appello, investita della richiesta di rescissione, provvede ai sensi dell’art. 127 cod. proc. pen., con udienza in camera di consiglio e previo avviso alle parti, alle altre persone interessate e ai difensori.
Nel caso concreto alla parte civile non fu dato alcun avviso dell’udienza. Le fu così precluso di contraddire nel procedimento, con particolare riguardo alla contestata tempestività della richiesta. Il vizio integra la nullità dedotta e assume rilievo decisivo, perché incide proprio sul thema oggetto del contraddittorio negato.
La Corte dichiara quindi il ricorso fondato e annulla l’ordinanza senza rinvio, richiamando un precedente sovrapponibile (Sez. V n. 44421 del 18/10/2022). Gli atti vengono trasmessi alla corte di appello per la celebrazione dell’udienza ex art. 629-bis, comma 3, cod. proc. pen., previo rituale avviso anche alla parte civile.
Nota della Redazione
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