Correzione dell’errore materiale nel nome del controricorrente in dispositivo (Cass. civ. Sez. II n. 29898 del 12.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’errore materiale che inficia il dispositivo di un provvedimento di legittimità, consistente nell’indicazione di un soggetto diverso dal controricorrente nella statuizione sulle spese, è correggibile ai sensi dell’art. 287 cod. proc. civ. L’istanza è fondata quando l’identità del destinatario della pronuncia risulti dal giudizio stesso e l’inesattezza sia rilevabile dal contesto del provvedimento, senza necessità di interpretazione. La correzione opera sul testo del dispositivo, con sostituzione delle parole errate, e il provvedimento che la dispone è annotato a cura della cancelleria sull’originale di quello corretto. Sul procedimento di correzione non si provvede sulle spese, stante la sua natura.
Il Fatto
Un avvocato, che aveva partecipato a un precedente giudizio di legittimità nella qualità di procuratore di se stesso, ha depositato istanza di correzione di errore materiale dell’ordinanza che aveva definito quel giudizio. Nel dispositivo della pronuncia, là dove si condannava al pagamento delle spese, era stato indicato un soggetto diverso dall’effettivo controricorrente.
La questione arriva così alla Seconda Sezione civile, chiamata a verificare se l’inesattezza denunciata integri un errore materiale correggibile e se il procedimento possa definirsi con ordinanza in camera di consiglio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla natura dell’istanza, inquadrandola nel procedimento di correzione di errore materiale disciplinato dagli artt. 287 e 288 cod. proc. civ., richiamati dal rito di legittimità tramite l’art. 391-bis cod. proc. civ. Il rimedio presuppone un’inesattezza esteriore, percepibile dal testo del provvedimento, che non si traduca in un errore di giudizio.
La Corte accerta che nel giudizio definito dall’ordinanza il controricorrente era l’avvocato istante, nella qualità di procuratore legale di se stesso. Il dispositivo, tuttavia, aveva individuato nel destinatario della condanna alle spese un soggetto con diverso nome. L’indicazione non corrisponde dunque a chi aveva assunto la qualità di parte nel processo.
Da qui la conclusione che l’ordinanza è affetta da errore materiale, poiché l’inesattezza attiene alla sola enunciazione del nome e non alla sostanza della decisione. Il percorso argomentativo non richiede alcun accertamento ulteriore: l’identità della parte emerge dagli atti del giudizio e l’intervento correttivo si esaurisce in una sostituzione testuale.
La Corte dispone pertanto che, nel dispositivo del provvedimento, alla pagina e al rigo indicati, le parole erroneamente inserite siano sostituite con quelle corrette. Il provvedimento di correzione è poi annotato, a cura della cancelleria, sull’originale dell’ordinanza corretta, così da rendere il nuovo testo conoscibile e opponibile.
Quanto alle spese, il Collegio non provvede, in ragione della natura del procedimento ex art. 287 cod. proc. civ., che si conclude con un provvedimento di carattere ordinatorio e non contenzioso.
Nota della Redazione
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