Poteri rappresentativi e mandato alle liti non contestati nei gradi di merito (Cass. civ. Sez. III n. 5902 del 05.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il difetto di legittimazione processuale è rilevabile d’ufficio, ma deve essere coordinato con il sistema di preclusioni introdotto dalla legge n. 353 del 1990, come modificata dalla legge n. 354 del 1995. In primo grado la mancanza dei poteri rappresentativi va contestata non oltre l’udienza di trattazione; in appello può essere inserita tra i motivi di impugnazione. In mancanza di tempestiva censura nei due momenti processuali, e ove il giudice di merito non abbia chiesto d’ufficio la giustificazione dei poteri rappresentativi, la doglianza non è proponibile per la prima volta con il ricorso per cassazione. La qualificazione delle dichiarazioni della parte come confessione e la loro interpretazione costituiscono valutazioni riservate al giudice di merito.

Il Fatto

Il ricorrente, asserendo di essere rimasto vittima di un sinistro stradale causato da un veicolo non identificabile, aveva convenuto dinanzi al Giudice di pace l’impresa designata, chiedendone la condanna al risarcimento. La domanda era stata accolta in primo grado, ma il Tribunale di Salerno, in accoglimento dell’appello incidentale della società, ha rigettato la pretesa per difetto di prova della causa del sinistro.

Avverso la sentenza di appello il danneggiato ha proposto ricorso per cassazione, articolato in tre motivi, contestando la validità della costituzione della controparte per vizio del mandato alle liti, l’inammissibilità dell’appello ai sensi dell’art. 342 cod. proc. civ. e l’erronea qualificazione delle proprie dichiarazioni come confessione. La società intimata non ha svolto difese.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo censura la costituzione in appello della società, sul rilievo che il mandato sarebbe stato conferito da soggetti estranei all’organizzazione della parte, in quanto rappresentanti di una diversa società. La Corte lo dichiara inammissibile: la questione del difetto di legittimazione processuale, pur rilevabile d’ufficio, deve essere coordinata con il sistema di preclusioni introdotto dalla legge n. 353 del 1990, come modificata dalla legge n. 354 del 1995.

Da tale assetto deriva che l’assenza dei poteri rappresentativi, in primo grado, va contestata non oltre l’udienza di trattazione; in appello può essere dedotta tra i motivi di impugnazione. Quando manchi una tempestiva censura in quei momenti processuali, e il giudice di merito non abbia chiesto d’ufficio la giustificazione dei poteri rappresentativi, la doglianza non è proponibile per la prima volta in cassazione. La Corte richiama, sul punto, Sez. III n. 33769 del 19.12.2019.

Ad abundantiam, il Collegio osserva che il motivo sarebbe comunque infondato nel merito: dalla procura risultava che questa era stata conferita da un soggetto che si era dichiarato amministratore delegato della società appellata, organo rappresentativo per legge. L’aggiunta, da parte del conferente, di agire anche quale direttore generale di una differente società è circostanza irrilevante ai fini della validità della costituzione in giudizio.

Anche il secondo motivo, che prospetta l’inammissibilità dell’appello per violazione dell’art. 342 cod. proc. civ. e un ultra petita, è manifestamente infondato: l’atto di appello esprimeva chiaramente il momento volitivo di ottenere il rigetto della domanda attorea per difetto di prova.

Il terzo motivo, infine, è infondato. Il giudice di merito ha tratto argomenti di prova dalle dichiarazioni della vittima acquisite agli atti, come consentito dall’art. 2735 cod. civ.; stabilire se e come tali dichiarazioni dovessero essere interpretate costituisce questione insindacabile in sede di legittimità. Ne segue il rigetto del ricorso, con l’attestazione dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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