Obbligo informativo pattizio dell’intermediario e risoluzione degli ordini d’acquisto (Cass. civ. Sez. I n. 8561 del 29.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’intermediario finanziario che abbia assunto, mediante apposita clausola inserita negli ordini d’acquisto e confermata sulle ricevute delle operazioni, uno specifico obbligo informativo di fonte negoziale concernente la significativa variazione del livello di rischio dei titoli collocati, è tenuto a comunicarla tempestivamente all’investitore. Tale obbligo pattizio è autonomo e distinto rispetto agli obblighi informativi di fonte legale o regolamentare gravanti sull’intermediario ai sensi degli artt. 21 d.lgs. 58/98 e 28 reg. Consob 11522/1998. La sua violazione, di non scarsa importanza ex art. 1455 c.c., legittima la risoluzione degli ordini d’investimento, con conseguente obbligo di restituzione del capitale. In tema di intermediazione finanziaria, l’onere probatorio a carico dell’intermediario di aver adempiuto agli obblighi informativi sussiste indipendentemente dalla valutazione di adeguatezza dell’operazione; la carenza di prova determina una presunzione di danno risarcibile in capo al cliente.

Il Fatto

Due investitori hanno convenuto in giudizio un istituto di credito, odierno ricorrente, esponendo di aver acquistato, nel periodo compreso tra il 6 febbraio e il 10 giugno 2008, su suggerimento dei funzionari dell’istituto, obbligazioni emesse da un primario gruppo bancario statunitense. L’acquisto era avvenuto tramite otto ordini, per un importo complessivo di euro 320.000,00, nell’ambito di un rapporto di deposito titoli e di negoziazione.

Il default dell’emittente, dichiarato il 15 settembre 2008, ha provocato la perdita del capitale investito. Gli investitori hanno dedotto l’inadempimento dell’intermediario per aver presentato i titoli come investimento a rischio contenuto, in quanto inseriti nell’elenco delle obbligazioni a basso rischio-rendimento del consorzio Patti Chiari, e per aver omesso le informazioni dovute sulle vicende dell’emittente e sulla sopravvenuta variazione del livello di rischio. Il Tribunale ha rigettato la domanda; la Corte d’appello, in parziale riforma, ha pronunciato la risoluzione degli ordini e condannato l’istituto alla restituzione delle somme, con detrazione degli importi già percepiti. Contro tale decisione l’istituto ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto l’eccezione di novità della domanda. La ricorrente sosteneva che gli investitori avessero introdotto solo con la comparsa conclusionale l’inadempimento dell’obbligo informativo di fonte negoziale, incentrato sull’adesione al consorzio. Il motivo è infondato: dall’atto introduttivo emergeva già la deduzione della violazione dell’obbligo informativo successivo all’acquisto, fondato sulla clausola apposta alle attestazioni delle operazioni. Il ricorso, quindi, non coglie la causa petendi effettivamente prospettata.

Il secondo motivo, relativo all’interpretazione della clausola pattizia, è inammissibile. L’accertamento della volontà delle parti in ordine al contenuto del negozio è indagine di fatto, censurabile in sede di legittimità solo per violazione dei canoni di cui agli artt. 1362 e seguenti c.c. Il ricorrente non ha indicato in quale modo e con quali considerazioni il giudice di merito si sia discostato dai canoni legali. Sul punto la Corte richiama Cass. n. 27136/17 e n. 17168/12. La clausola collegava l’obbligo di comunicare l’esclusione dei titoli dall’elenco al monitoraggio degli stessi tramite il parametro del valore a rischio.

Anche il terzo motivo è infondato: la Corte territoriale ha escluso la novità della domanda, e in ogni caso il mancato esame di una questione puramente processuale non integra il vizio di omissione di pronuncia, che si configura solo in caso di mancato esame di domande o eccezioni di merito. La ricorrente lamenta poi che il giudice d’appello abbia motivato in modo apodittico sul significato di significativa variazione del livello del rischio. Il motivo è inammissibile: un obbligo contrattuale può essere definito anche mediante espressioni elastiche, il cui operare concreto spetta alla discrezionalità del giudice di merito, censurabile solo se il ricorrente indichi cosa si sarebbe dovuto decidere in alternativa.

Quanto alla gravità dell’inadempimento, la Corte osserva che il fatto asseritamente trascurato, cioè l’elevata propensione al rischio degli investitori, non è decisivo: la scelta di un investimento a basso rischio è insindacabile e il diverso esito è mera probabilità, non certezza. Richiamando Cass. n. 7288/23 e n. 19891/22, la Corte afferma che l’onere probatorio dell’intermediario sugli obblighi informativi sussiste a prescindere dalla valutazione di adeguatezza, e che la carenza di prova genera una presunzione di danno risarcibile. L’ultimo motivo, sulla mancata restituzione dei titoli, è inammissibile perché la domanda non risulta riproposta in appello. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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