Correzione dell’errore materiale nel nome della parte e spese non ripetibili (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 1826 del 25.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di correzione di errore materiale disciplinato dall’art. 287 cod. proc. civ. non è ammessa la pronuncia sulle spese processuali. La natura ordinatoria e sostanzialmente amministrativa del provvedimento che accoglie o rigetta l’istanza non consente di riconoscere i presupposti richiesti dall’art. 91 cod. proc. civ., riferiti a un procedimento contenzioso idoneo a determinare una posizione di soccombenza. Ne consegue che l’istanza di correzione va accolta e che la correzione deve essere annotata a cura della cancelleria sull’originale del provvedimento.

Il Fatto

Il difensore del ricorrente ha chiesto alla Corte di cassazione la correzione dell’errore materiale contenuto nell’intestazione di una precedente ordinanza della stessa Corte, con cui era stato definito un giudizio in materia di lavoro.

Nel provvedimento da correggere il nome del ricorrente risultava indicato in modo difforme da quello reale. Il ricorrente ha quindi attivato il procedimento di correzione previsto dall’art. 287 cod. proc. civ. Il Comune intimato, destinatario della comunicazione della fissazione dell’adunanza camerale, non ha svolto difese.

La Motivazione della Corte

La Corte ha rilevato l’evidente errore materiale nell’intestazione dell’ordinanza precedente, là dove il nome del ricorrente non corrisponde a quello effettivo. L’istanza di correzione è stata pertanto accolta, con disposizione che il nome erroneamente riportato sia sostituito con quello corretto.

Il passaggio di maggiore interesse riguarda il regolamento delle spese. La Corte ha escluso che vi sia luogo a provvedere, richiamando l’art. 287 cod. proc. civ. e la natura del procedimento di correzione. Il provvedimento che accoglie o rigetta l’istanza ha carattere ordinatorio e sostanzialmente amministrativo.

Da questa qualificazione la Corte fa discendere l’impossibilità di ravvisare i presupposti dell’art. 91 cod. proc. civ., che presuppone un procedimento contenzioso idoneo a determinare una posizione di soccombenza. Mancando tale connotato, la statuizione sulle spese non è ammessa.

Il principio è confermato da un indirizzo consolidato, richiamato dalla Corte con Cass. n. 28610 del 6 novembre 2019, Cass. n. 16221 dell’8 giugno 2023, Cass. n. 27449 del 2024 e Cass. Sez. Un. n. 29432 del 2024. La correzione deve inoltre essere annotata, a cura della cancelleria, sull’originale del provvedimento.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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