Distanze tra alberi e atto emulativo: no alla recisione in altezza (Cass. civ. Sez. II n. 1827 del 25.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 892 cod. civ., nel fissare le distanze dal confine degli alberi di alto fusto, non prescrive alcun limite all’altezza delle piante poste a distanza legale. La domanda di recisione in altezza di tali alberi non rientra nell’ambito di applicazione della norma, che opera sul solo piano delle distanze. La tutela del vicino che lamenti la diminuzione di luce e di soleggiamento per la chioma delle piante può semmai realizzarsi mediante la costituzione di una servitù altius non tollendi, acquistabile nei modi di legge. Per integrare l’atto emulativo vietato dall’art. 833 cod. civ. è necessario che l’esercizio del diritto sia privo di qualsiasi utilità per il proprietario e sia posto in essere al solo scopo di nuocere o recare molestia ad altri, con valutazione necessariamente restrittiva.
Il Fatto
I proprietari di un fondo convenivano in giudizio i vicini chiedendo la condanna all’estirpazione di alcuni esemplari di leccio, alla riduzione in altezza di altre piante e alla recisione dei rami protesi verso la propria proprietà, oltre al risarcimento del danno. Il Tribunale accoglieva le domande e condannava i convenuti, rigettando la riconvenzionale per intervenuta prescrizione.
La Corte d’Appello riformava in parte la decisione, escludendo l’ordine di estirpazione e di recisione in altezza per due alberi posti a distanza regolare, ma confermava la condanna risarcitoria per la complessiva situazione di fatto, legata anche alla violazione delle distanze e alla scarsa manutenzione del filare di querce e pini. Avverso tale sentenza i soccombenti proponevano ricorso per cassazione, resistito con controricorso e ricorso incidentale.
La Motivazione della Corte
Il ricorso principale è incentrato sulla contestazione della condanna risarcitoria, sull’assunto che mancherebbe una condotta illecita e che il C.T.U. avrebbe escluso una diminuzione di valore dell’immobile. La Corte dichiara il motivo inammissibile, rilevando che la censura, prospettata come vizio di motivazione, non integra alcuna delle ipotesi in cui il sindacato di legittimità è consentito dopo la riforma dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. operata dalla legge n. 134/2012, richiamando sul punto Sezioni Unite n. 8053 del 2014. La Corte d’Appello ha motivato in modo sufficiente le ragioni del rigetto, valorizzando la complessiva situazione di fatto posta a fondamento della condanna risarcitoria.
Il secondo profilo del ricorso principale, relativo alla violazione degli artt. 872, 2043 e 2056 cod. civ., è parimenti inammissibile: la tesi dell’assenza di violazioni contrasta con l’accertamento compiuto dal giudice del merito, mentre la restante censura tende a una rivalutazione in fatto delle risultanze istruttorie, non consentita in sede di legittimità.
Quanto al ricorso incidentale, i ricorrenti sostengono che l’art. 892 cod. civ. si applicherebbe anche all’altezza degli alberi posti a distanza legale. La Corte respinge la tesi, chiarendo che la norma disciplina unicamente la distanza dal confine e non impone la recisione in altezza degli alberi di alto fusto ivi collocati. Il precedente richiamato dai ricorrenti, Sez. II n. 3232 del 2015, è letto in senso diverso da quello preteso: esso attiene al criterio per stabilire la distanza, non all’obbligo di recidere le piante. La tutela del vicino che lamenti la lesione del panorama è configurabile solo come servitù altius non tollendi, acquistabile negozialmente o per destinazione del padre di famiglia o per usucapione, con i relativi oneri probatori (Sez. II n. 2973 del 2012).
Infine, il secondo motivo del ricorso incidentale, relativo all’omesso esame dell’art. 833 cod. civ., è in parte infondato e in parte inammissibile. La Corte ribadisce che l’atto emulativo presuppone il solo scopo di nuocere o recare molestia, in assenza di qualsiasi utilità per il proprietario, e che non integra tale categoria il mantenimento sul proprio fondo di alberi di alto fusto rispondente a un generico interesse del proprietario, essendo precluso al giudice un giudizio comparativo tra interessi in gioco (Sez. II n. 5421 del 2001; Sez. II n. 3598 del 2012). Il ricorso principale e quello incidentale sono quindi rigettati, con compensazione delle spese per reciproca soccombenza.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 833 c.c. – Atti d'emulazione
- Art. 872 c.c. – Violazione delle norme di edilizia
- Art. 892 c.c. – Distanze per gli alberi
- Art. 2043 c.c. – Risarcimento per fatto illecito
- Art. 2056 c.c. – Valutazione dei danni
- Art. 360 c.p.c. – Sentenze impugnabili e motivi di ricorso