Posizione organizzativa sanità: incarico formale e assunzione di responsabilità (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 14910 del 04.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto all’attribuzione della posizione organizzativa e al relativo trattamento economico accessorio, nel comparto sanità, presuppone non solo l’istituzione della posizione da parte dell’ente, ma anche l’effettivo espletamento delle mansioni con assunzione delle connesse responsabilità, estrinsecantisi in atti aventi rilevanza esterna. La mancanza o l’illegittimità del provvedimento formale di conferimento non esclude di per sé il diritto, purché il dipendente provi di avere svolto le funzioni proprie della posizione con piena autonomia e responsabilità. È invece riservato al giudice di merito l’accertamento sulla natura delle mansioni svolte e sull’insussistenza dell’assunzione di responsabilità, con giudizio insindacabile in sede di legittimità. Le censure che mirano a una rivalutazione del materiale probatorio sono inammissibili.
Il Fatto
Alcuni dipendenti di una azienda sanitaria regionale hanno chiesto al Tribunale il riconoscimento del diritto all’attribuzione di posizioni organizzative e la condanna dell’ente al pagamento delle relative indennità. Essi assumevano di avere svolto di fatto le funzioni connesse a posizioni già istituite, subentrando nei compiti dei precedenti titolari collocati a riposo per pensionamento, senza che l’amministrazione avesse mai formalizzato il conferimento dell’incarico.
Il Tribunale accoglieva le domande. La Corte d’appello, in riforma, le rigettava: per il riconoscimento del diritto sarebbe necessario il conferimento formale dell’incarico, con provvedimento scritto e motivato ai sensi dell’art. 21, comma 3, del CCNL comparto sanità del 17 aprile 1999. I dipendenti hanno proposto ricorso per Cassazione, resistito dall’azienda con controricorso.
La Motivazione della Corte
I ricorrenti censuravano la sentenza per violazione degli artt. 20 e 21 del CCNL comparto sanità, richiamando l’orientamento secondo cui, ove il dipendente sia chiamato a svolgere le mansioni di una posizione organizzativa previamente istituita e ne assuma le connesse responsabilità, la mancanza del provvedimento formale non esclude il diritto all’intero trattamento economico corrispondente alle mansioni di fatto espletate.
La Corte non nega il principio, ma ne precisa la portata. Il giudice d’appello aveva richiamato il principio affermato da Cass. n. 8141/2018, rimarcando però la necessità dell’assunzione di tutte le connesse responsabilità derivanti dalle funzioni strategiche che giustificano l’indennità aggiuntiva. Ratio decidendi centrale è l’accertamento, compiuto in concreto, che le attività svolte rientravano nel profilo professionale di collaboratore sanitario di categoria D e non si erano estrinsecate in provvedimenti aventi rilevanza esterna, con assunzione di responsabilità ulteriore rispetto all’unità operativa di appartenenza.
Questo accertamento integra un giudizio di merito insindacabile in sede di legittimità. Esso costituisce un’autonoma ratio decidendi, di per sé sufficiente a sorreggere la decisione, ed è censurato inammissibilmente attraverso la denuncia di violazione degli artt. 115 e 416 c.p.c., che nella sostanza sollecita un diverso apprezzamento delle risultanze processuali. La Corte ricorda che spetta al giudice del merito valutare l’esistenza e il valore di una condotta di non contestazione dei fatti rilevanti (Cass. n. 3680/2019; Cass. n. 27490/2019).
Quanto al secondo motivo, i ricorrenti lamentavano travisamento della prova e omessa valutazione di documenti. La Corte ribadisce che l’apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità, poiché a questa Corte non è conferito il potere di riesaminare il merito della causa ma solo di controllare, sotto il profilo logico-formale, l’esame compiuto dal giudice di merito (Cass. n. 25348/2018). Richiama le Sezioni Unite n. 34476/2019, che reputano inammissibile il ricorso volto, sotto apparente deduzione di vizi di legge, a una rivalutazione dei fatti storici.
La censura, pertanto, è inammissibile perché diretta a ottenere un nuovo accertamento di fatto, segnatamente in ordine all’assunzione di responsabilità. Il ricorso è dichiarato integralmente inammissibile, con condanna della parte ricorrente alle spese di lite e al versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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