Correzione errore materiale, soci di cooperativa estranei alla condanna alle spese (Cass. civ. Sez. I n. 32243 del 11.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di correzione degli errori materiali ex art. 391-bis cod. proc. civ., l’istanza è inammissibile quando il preteso errore non sussiste, perché il provvedimento ha correttamente riprodotto la situazione processuale. È errore materiale, e come tale correggibile, solo quello che non incide sulla sostanza del giudizio e si risolve in una divergenza fortuita tra il giudizio e la sua espressione letterale, percepibile ictu oculi. I soci di una cooperativa a responsabilità limitata che abbiano partecipato al giudizio di legittimità esclusivamente nella qualità di soci non agiscono personalmente, con la conseguenza che la condanna alle spese non può essere estesa nei loro confronti. Nel procedimento di correzione, di natura sostanzialmente amministrativa, non è configurabile alcuna soccombenza e non si provvede sulle spese.

Il Fatto

La Corte di cassazione, con ordinanza n. 796/2025, aveva rigettato il ricorso proposto da una cooperativa edilizia e aveva condannato la ricorrente a rimborsare le spese di giudizio in favore della controparte.

Quest’ultima ha proposto istanza di correzione di errore materiale, sostenendo che il ricorso era stato presentato anche da due soggetti personalmente, nella qualità di soci della cooperativa, e che pertanto la condanna alle spese avrebbe dovuto coinvolgere anche costoro. I due soci sono rimasti intimati.

La Motivazione della Corte

La Corte ha anzitutto verificato il contenuto effettivo del ricorso per cassazione. Il ricorso era stato proposto dalla cooperativa, in persona del legale rappresentante pro tempore. I due soci risultavano sì indicati nell’atto, ma non personalmente: comparivano esclusivamente nella qualità di soci della cooperativa.

Da qui la conseguenza sul piano della legittimazione. Trattandosi di cooperativa a responsabilità limitata, i soci non potevano agire in proprio, dovendo agire esclusivamente la cooperativa attraverso il proprio amministratore pro tempore. La condanna alle spese pronunciata nei soli confronti della cooperativa era dunque corretta, e nessun errore era ravvisabile nel provvedimento.

La Corte ha poi precisato la nozione di errore materiale: è tale solo quello che non riguarda la sostanza del giudizio, ma la manifestazione del pensiero al momento della formazione del provvedimento, risolvendosi in una fortuita divergenza tra il giudizio e la sua espressione letterale, cagionata da mera svista o disattenzione nella redazione e percepibile ictu oculi, secondo il precedente richiamato.

Nel caso concreto, invece, la prospettazione dell’istante non denunciava una divergenza tra pensiero e sua espressione, ma contestava la stessa qualificazione processuale dei soggetti destinatari della condanna. Si trattava, dunque, di censura sul merito della decisione, estranea al rimedio della correzione.

Sul governo delle spese, la Corte ha ribadito l’orientamento delle Sezioni Unite: il procedimento di correzione ex artt. 287, 288 e 391-bis cod. proc. civ. ha natura sostanzialmente amministrativa e non è diretto a incidere, in situazione di contrasto tra le parti, sull’assetto di interessi già regolato dal provvedimento corrigendo. Non è pertanto configurabile alcuna soccombenza ai sensi dell’art. 91 cod. proc. civ., neppure quando la parte non richiedente si opponga all’istanza.

L’istanza è stata quindi rigettata, senza pronuncia sulle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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