Correggibile l’errore sulle spese a favore dello Stato nel gratuito patrocinio (Cass. civ. Sez. I n. 19679 del 16.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
La parte soccombente non ammessa al patrocinio a spese dello Stato, condannata alla rifusione delle spese processuali in favore della parte ammessa, deve eseguire il pagamento a favore dello Stato. Il giudice è tenuto, senza margini di discrezionalità, a disporre in tal senso ai sensi dell’art. 133 del d.P.R. n. 115 del 2002. Ove il provvedimento disponga erroneamente il pagamento in favore della parte ammessa, la statuizione è correggibile come errore materiale ex art. 287 cod. proc. civ., anche se si tratta di pronuncia della Corte di cassazione e anche su richiesta della Procura generale. La correzione è ammessa ogni volta che occorra introdurre una statuizione obbligatoria consequenziale a contenuto predeterminato.
Il Fatto
La curatela di un fallimento propone ricorso ex art. 287 cod. proc. civ. per correggere un’ordinanza della Corte di cassazione resa in un precedente giudizio. In quella pronuncia il Collegio aveva condannato la società ricorrente, risultata soccombente, alla rifusione delle spese in favore dei due controricorrenti, tra cui lo stesso fallimento ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
La curatela deduce che, essendo stata documentata l’ammissione al beneficio, la condanna avrebbe dovuto essere disposta a favore dello Stato. Produce l’ordinanza da correggere e il decreto del giudice delegato di ammissione. Il Presidente fissa l’adunanza in camera di consiglio e manda alla cancelleria per la notificazione del decreto.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto il profilo dell’ammissibilità del rimedio. La parte soccombente non ammessa al patrocinio, se condannata al pagamento in favore della parte ammessa, deve versare la somma allo Stato. Se il dispositivo dispone diversamente, l’errore è correggibile con il procedimento dell’art. 287 cod. proc. civ., anche quando la decisione provenga dalla stessa Corte di cassazione e anche su richiesta della Procura generale.
Sul merito il Collegio richiama l’art. 133 del d.P.R. n. 115 del 2002, a norma del quale il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese in favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato. Il Giudice è quindi vincolato: si tratta di effetto di legge dell’avvenuta condanna, senza spazi di valutazione discrezionale.
Viene poi ribadito l’orientamento consolidato secondo cui costituisce errore materiale qualsiasi errore, anche non omissivo, che derivi dalla necessità di introdurre nel provvedimento una statuizione obbligatoria consequenziale a contenuto predeterminato, oppure una statuizione obbligatoria accessoria pur se a contenuto discrezionale. La correzione consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo.
Nel caso concreto il fallimento ricorrente era stato ammesso al patrocinio con decreto del giudice delegato, allegato al controricorso nel giudizio di merito e riprodotto in questa sede. Nondimeno il Collegio, per evidente errore materiale, aveva omesso di disporre il pagamento in favore dello Stato. Il ricorso è pertanto accolto.
Nulla è disposto sulle spese processuali, poiché il procedimento di correzione ex artt. 287 e 391-bis cod. proc. civ. non configura di regola ipotesi di soccombenza, per la sua natura sostanzialmente amministrativa. Il dispositivo corregge la precedente ordinanza sostituendo la destinazione del pagamento e manda alla cancelleria per gli adempimenti previsti dagli artt. 288, comma 2, ultimo inciso, cod. proc. civ. e 196-quinquies, comma 5, disp. att. cod. proc. civ.
Nota della Redazione
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