Improcedibile l’appello per sopravvenuta carenza di interesse urbanistico (C.G.A.R.S. n. 71 del 02.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il sopravvenuto esercizio del potere pianificatorio, con l’approvazione del nuovo strumento urbanistico generale, determina il venir meno dell’interesse alla decisione dell’appello proposto avverso gli atti di variante al precedente PRG. In tale ipotesi il giudice d’appello dichiara l’improcedibilità del gravame per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., non potendo la pronuncia produrre alcuna utilità concreta per l’appellante. La dichiarazione di improcedibilità presuppone che la parte abbia espressamente rappresentato il venir meno dell’interesse in conseguenza del nuovo assetto pianificatorio. La soccombenza meramente processuale giustifica la compensazione delle spese tra le parti.
Il Fatto
L’appellante, proprietario di un’area di terreno in un comune siciliano, aveva impugnato davanti al giudice amministrativo gli atti del procedimento di variante generale al piano regolatore generale, lamentando la modifica della classificazione urbanistica della propria area e la conseguente compressione dello ius aedificandi.
Il TAR Sicilia, Sezione Terza, con sentenza in forma semplificata n. 1746/2023, aveva respinto il ricorso. L’appellante ha proposto appello davanti al C.G.A.R.S., censurando la sentenza per profili di error in iudicando e in procedendo. Nelle more del giudizio di secondo grado è intervenuto un nuovo provvedimento regionale di approvazione del PRG comunale.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha rilevato che, con dichiarazione depositata in vista dell’udienza, l’appellante ha dichiarato di non aver più interesse alla decisione del ricorso. La parte ha precisato di non aver inteso impugnare il sopravvenuto decreto del Dipartimento Regionale dell’Urbanistica di approvazione del piano regolatore generale, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
Da tale provvedimento discende un nuovo assetto pianificatorio, che sostituisce integralmente la disciplina urbanistica oggetto del giudizio. La Corte ha ritenuto che il mutamento sopravvenuto del quadro di riferimento faccia venir meno l’utilità concreta di una pronuncia sugli atti di variante precedentemente impugnati.
Richiamando gli artt. 35, comma 1, lett. c), 38 e 85, comma 9, cod. proc. amm., il Collegio ha dichiarato l’appello improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. La decisione dà atto della dichiarazione resa dalla parte e della nuova situazione determinatasi.
Quanto alle spese, la Corte ha ritenuto che la sequenza procedimentale e le vicende processuali integrino giusti motivi per disporne la compensazione integrale tra le parti.
Il giudice d’appello ha pertanto pronunciato l’improcedibilità del gravame, con compensazione delle spese, ordinando che la sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
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