Correzione della sentenza e termine per impugnare le parti non corrette (Cass. civ. Sez. II n. 6555 del 12.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 288, ultimo comma, cod. proc. civ., la sentenza può essere impugnata nel termine ordinario decorrente dalla notificazione dell’ordinanza di correzione esclusivamente con riguardo alle parti corrette. Il termine non si riapre per i profili rimasti estranei all’intervento correttivo, che restano soggetti al termine di impugnazione decorrente dal deposito della sentenza originaria. Il ricorso che censuri esclusivamente parti non incise dalla correzione è pertanto inammissibile per tardività. La circostanza che l’ordinanza di correzione abbia riscritto l’intero dispositivo non rileva se il ricorso ometta ogni censura sulla parte effettivamente corretta.
Il Fatto
La ricorrente aveva stipulato con il convenuto un contratto preliminare di vendita di un immobile. Deducendo che il promittente venditore non aveva dichiarato l’esistenza di un’ipoteca gravante sul bene e non si era presentato alla stipula del definitivo per l’avvenuta estinzione del mutuo, chiedeva il trasferimento dell’immobile ai sensi dell’art. 2932 cod. civ. Il convenuto resisteva e proponeva domande riconvenzionali, tra cui l’accertamento della disdetta del comodato e il risarcimento per l’occupazione abusiva.
Il Tribunale dichiarava la risoluzione del preliminare e del comodato. La Corte d’appello, in riforma, riteneva integralmente nullo il preliminare per la clausola sul prezzo contrastante con l’art. 35 della legge n. 865/1971 e condannava le parti alle reciproche restituzioni. La sentenza veniva poi corretta quanto al dispositivo con ordinanza della stessa Corte. La ricorrente impugna per cassazione la declaratoria di nullità integrale.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina anzitutto la tempestività del ricorso, questione preliminare rispetto ai due motivi. Il ricorso è stato notificato il 25 giugno 2021 avverso una sentenza depositata il 6 aprile 2020. Trattandosi di processo instaurato prima del 4 luglio 2009, si applica il termine annuale, sicché — tenuto conto delle sospensioni dei termini disposte dall’art. 83, comma 2, d.l. n. 18/2020 e dal d.l. n. 23/2020 per l’emergenza epidemiologica e della sospensione feriale ai sensi dell’art. 1 della legge n. 742/1969 — il termine scadeva l’11 giugno 2021.
La ricorrente aveva sostenuto la tempestività invocando la correzione della sentenza, depositata il 9 luglio 2020. La Corte richiama l’art. 288, ultimo comma, cod. proc. civ., secondo cui la sentenza può essere impugnata relativamente alle parti corrette nel termine ordinario decorrente dal giorno della notificazione dell’ordinanza di correzione. La norma, però, opera solo con riferimento alle parti effettivamente corrette.
Nel caso concreto l’ordinanza di correzione aveva inciso unicamente sul dispositivo, aggiungendo un punto relativo alla condanna al pagamento dell’indennità per l’occupazione senza titolo dell’immobile e rinumerando i paragrafi successivi. Tale parte, osserva la Corte, non è stata oggetto di ricorso: i due motivi vertono sulla declaratoria di nullità dell’intero contratto preliminare e non censurano la parte corretta della sentenza.
Ne deriva che il ricorso, proposto oltre il termine annuale e senza alcuna connessione con le parti corrette, è inammissibile per tardività. La Corte affronta poi la questione delle spese. Le Sezioni Unite n. 27195 del 2023 avevano ricondotto la conformità tra proposta e decisione ex art. 380-bis cod. proc. civ. a una valutazione legale tipica, idonea a integrare l’abuso del processo ex art. 96 cod. proc. civ., terzo e quarto comma. Nel caso in esame, però, il Collegio non ravvisa tale conformità: nella proposta non era stata trattata la questione della possibile tempestività del ricorso alla luce del provvedimento di correzione, profilo sul quale si era incentrata la richiesta di decisione, e ciò esclude l’applicazione dell’art. 96 cod. proc. civ. La Corte liquida le spese del giudizio in favore del controricorrente e dà atto dei presupposti per il versamento del contributo unificato ulteriore ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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