Doppia conforme e ricorso inammissibile con condanna ex art. 96 c.p.c. (Cass. civ. Sez. II n. 6557 del 12.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. può essere riferito unicamente a un preciso accadimento storico-naturalistico e non a questioni o argomentazioni logico-giuridiche, con conseguente inammissibilità delle censure che tali questioni deducano. Non è deducibile il medesimo vizio quando il giudice di appello abbia confermato la sentenza di primo grado sulla base delle medesime ragioni, trovando applicazione l’art. 348 ter, ultimo comma, cod. proc. civ. La sentenza motivata per relationem è legittima purché il giudice del gravame dia conto, sia pure sinteticamente, delle ragioni della conferma rispetto ai motivi di impugnazione, così da ricavarsi dalle due sentenze un percorso argomentativo esaustivo e coerente. La declaratoria di inammissibilità ex art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ., pur fondata su ragioni di merito, esonera la Corte dal compiuto esame del ricorso “inconsistente” e può giustificare la condanna ex art. 96 commi 3 e 4 cod. proc. civ.

Il Fatto

Nel 2001 un soggetto conveniva in giudizio il germano davanti al Tribunale di Altamura, lamentando l’inadempimento di un atto transattivo stipulato nel 2000: lo spostamento dello scolo delle acque, l’alterazione dei deflussi e l’assoggettamento a semina di zone destinate a servitù di passaggio. Chiedeva il ripristino dello status quo ante e il pagamento della penale convenuta. Il convenuto resisteva e proponeva domanda riconvenzionale di eliminazione delle opere realizzate in violazione dell’accordo.

Nel 2014 il consulente tecnico d’ufficio coltivava la conciliazione: le parti decidevano di transigere, con contenuto trasfuso nel verbale di sopralluogo. Il testo definitivo non veniva però sottoscritto. Il Tribunale rigettava la domanda attorea e, in accoglimento della riconvenzionale limitatamente alla penale, condannava l’attore al pagamento di euro 5.000,00. La Corte d’Appello di Bari rigettava il gravame; di qui il ricorso per cassazione affidato a due motivi.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo il ricorrente lamentava l’omesso esame del verbale di sopralluogo e della consulenza tecnica di ufficio, dai quali avrebbe dovuto desumersi la cessazione della materia del contendere. La Corte ha ritenuto la censura inammissibile: la sentenza d’appello ha specificamente considerato l’accordo e ha escluso che il primo giudice fosse stato investito di allegazioni di fatti sopravvenuti idonei a mutare la situazione controversa. Persiste tra le parti un dissenso sulla rilevanza giuridica di tali vicende, incompatibile con qualsivoglia richiesta di cessazione della materia del contendere o di carenza sopravvenuta di interesse.

Il Collegio ha poi ribadito che il vizio di omesso esame attiene solo a un preciso accadimento storico-naturalistico, non a “questioni” o “argomentazioni” logico-giuridiche, richiamando il proprio consolidato orientamento (Cass. n. 2268/2022). Nella specie, inoltre, non sarebbe stato deducibile il vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., trovando applicazione ratione temporis l’art. 348 ter, ultimo comma, cod. proc. civ., avendo il giudice d’appello confermato la sentenza di primo grado sulle medesime questioni di fatto. L’ipotesi di doppia conforme sussiste non solo quando la decisione di secondo grado sia interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico-argomentativo, non ostandovi l’aggiunta di argomenti ulteriori (Cass. n. 22601/2022).

Anche il secondo motivo è inammissibile. Esso sovrappone omessa pronunzia e motivazione apparente o per relationem, mezzi tra loro inconciliabili (Cass. n. 22204/2021). La Corte d’appello ha invece preso in considerazione le censure, concludendo per la loro infondatezza sulla base degli accertamenti del CTU, che aveva ritenuto lecito l’abbattimento degli alberi e non alterato il deflusso delle acque né l’esercizio della servitù di passaggio.

La motivazione per relationem è ammissibile purché il giudice del gravame dia conto, sia pur sinteticamente, delle ragioni della conferma rispetto ai motivi di impugnazione, sì che dalla lettura di entrambe le sentenze si ricavi un percorso esaustivo e coerente, mentre va cassata la decisione che aderisca in modo acritico alla pronuncia di primo grado (Cass. n. 20883/2019). Infine, la declaratoria di inammissibilità ex art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ. esonera la Suprema Corte dall’esprimere compiutamente la propria adesione all’orientamento, consentendo una più rapida delibazione dei ricorsi “inconsistenti” (Cass. Sez. Un. n. 7155 del 2017). Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e al pagamento delle somme ex art. 96 commi 3 e 4 cod. proc. civ., quest’ultima in favore della Cassa delle Ammende (Cass. Sez. Un. n. 27195/2023).

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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