Trattenimento del migrante e obbligo di valutare misure alternative meno afflittive (Cass. pen. Sez. 1 n. 1055 del 12.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di trattenimento amministrativo delle persone straniere nel regime processuale conseguente al d.l. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, la sospensione dell’efficacia esecutiva del diniego della protezione internazionale, disposta dal giudice ai sensi dell’art. 35-bis, comma 4, d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, non preclude la possibilità di trattenere lo straniero, ove ricorrano i presupposti dell’art. 6, comma 3, d.lgs. 18 agosto 2015, n. 142. La valutazione sulla pericolosità sociale dello straniero trattenuto va espressa in termini di attualità e concretezza, bilanciata con la possibilità di applicare misure alternative meno afflittive; il giudice è tenuto a un giudizio di proporzionalità della misura pre-espulsiva, verificando caso per caso se elementi favorevoli, come il possesso di un passaporto valido o una dichiarazione di ospitalità, rendano proporzionata una misura diversa dal trattenimento.
Il Fatto
La Corte di appello di Palermo rigettava la richiesta di riesame del provvedimento di proroga del trattenimento di uno straniero presso il Centro di permanenza e assistenza per i rimpatri di Trapani, emesso dal Questore ai sensi dell’art. 6, comma 3, d.lgs. n. 142 del 2015. Il trattenuto aveva presentato ricorso avverso il diniego della domanda di protezione internazionale, ottenendo dal Tribunale di Palermo la sospensione dell’efficacia esecutiva del provvedimento di rigetto.
La Corte territoriale, nel respingere l’istanza, riteneva persistenti i presupposti del trattenimento, desumendoli dalla pericolosità sociale del soggetto, ricavata dai precedenti penali rilevanti ai sensi dell’art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990, e non esaminava la prospettata applicazione di misure alternative. Avverso tale decreto lo straniero proponeva ricorso per cassazione articolando tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato preliminarmente il secondo motivo di ricorso, con cui si deduceva la mancata considerazione della sospensione dell’efficacia esecutiva del diniego della protezione internazionale. Il Collegio ha richiamato il principio affermato da Sez. 1, n. 12237 del 27/03/2025, secondo cui l’accoglimento dell’istanza di sospensiva autorizza lo straniero a rimanere nel territorio nazionale, ancorché trattenuto alle condizioni di legge, mentre il diritto a permanere non impedisce la possibilità di trattenerlo in presenza dei presupposti di cui all’art. 6, comma 3, d.lgs. n. 142 del 2015, correttamente ritenuti sussistenti sulla base dei precedenti penali. Il motivo è stato pertanto rigettato.
La Corte ha invece ritenuto fondati il primo e il terzo motivo, relativi alla carenza assoluta di motivazione in ordine alla mancata applicazione delle misure alternative. Il Collegio ha osservato che la pericolosità sociale dello straniero sottoposto a trattenimento deve essere valutata in termini di attualità e concretezza e deve essere bilanciata con la possibilità di contenimento offerta dalle misure alternative, non potendosi precludere al migrante l’accesso a strumenti contenitivi meno afflittivi in presenza di elementi favorevoli da valutare caso per caso.
In proposito, la Corte ha ribadito il principio espresso da Sez. 1, n. 30357 del 04/09/2025, in base al quale il giudice della convalida è tenuto a esprimere, ai sensi dell’art. 14, comma 1-bis, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, interpretato alla luce della direttiva 2008/115/CE, un giudizio di proporzionalità della misura pre-espulsiva, valutando se possa essere applicata una misura meno afflittiva.
Il possesso di un passaporto valido da parte del trattenuto e la dichiarazione di ospitalità effettuata dal fratello imponevano di valutare l’adeguatezza della misura del trattenimento, confronto che la Corte di appello aveva omesso. Ne discende l’annullamento del provvedimento impugnato, limitatamente alla concessione delle misure alternative, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Palermo, e il rigetto del ricorso nel resto.
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Nota della Redazione
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