Corso di laurea degli ufficiali escluso dalla posizione assicurativa Inps (Corte dei Conti Sez. I App. n. 141 del 07.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
La costituzione della posizione assicurativa presso l’Inps, prevista dall’art. 124, primo comma, del d.P.R. n. 1092/1973, comprende il solo servizio effettivamente prestato e non il servizio utile. Il computo degli anni di durata legale del corso di laurea disposto dall’art. 32 del d.P.R. n. 1092/1973 integra una maggiorazione figurativa, di carattere eccezionale e derogatorio, riservata agli ufficiali per la cui nomina in servizio permanente effettivo sia richiesto il diploma di laurea. Tale beneficio opera ai soli fini del trattamento di quiescenza e resta escluso dalla posizione assicurativa del militare cessato dal servizio senza aver maturato il diritto a pensione. Ne consegue che il decreto di riconoscimento degli anni di corso legale non ingenera alcun affidamento tutelabile quando il diritto alla pensione non sia stato conseguito.
Il Fatto
Il ricorrente, ufficiale della Guardia di Finanza, ha prestato servizio nel Corpo dopo aver conseguito il diploma di laurea in discipline economiche e sociali, previo superamento di apposito concorso. Cessato dal servizio per dimissioni volontarie senza aver maturato l’anzianità necessaria al diritto a pensione, ha chiesto che nella posizione assicurativa presso l’Inps fossero computati, senza oneri, i cinque anni di durata legale del corso di laurea, già riconosciuti utili con decreto del Comandante di Legione ai fini del futuro trattamento di quiescenza.
Il giudice di primo grado ha rigettato la domanda. L’ufficiale ha proposto appello deducendo la violazione degli artt. 124 e 32 del d.P.R. n. 1092/1973, l’errore nell’applicazione della sentenza delle Sezioni Riunite n. 8/QM/2011 e la lesione del legittimo affidamento ingenerato dai provvedimenti amministrativi di riconoscimento.
La Motivazione della Corte
La Sezione affronta congiuntamente i primi due motivi. L’appellante sostiene che il richiamo operato dal giudice territoriale alla pronuncia delle Sezioni Riunite sia inconferente, perché quella decisione riguardava la maggiorazione figurativa per il servizio di imbarco e non il riconoscimento del corso di studi universitari.
Il Collegio ritiene invece il richiamo pienamente pertinente. La sentenza n. 8/QM/2011 ha risolto il quesito se, ai fini dell’art. 124, comma 1, del d.P.R. n. 1092/1973, l’espressione “periodo di servizio prestato” debba intendersi come servizio effettivo o come servizio utile, affermando che il legislatore ha inteso riferirsi al servizio realmente ed effettivamente prestato, senza alcuna maggiorazione. Da tale interpretazione non si ravvisano ragioni per discostarsi.
Ne deriva che il computo del periodo di corso legale di laurea previsto dall’art. 32 del d.P.R. n. 1092/1973, al pari degli aumenti nel computo dei servizi, costituisce una maggiorazione figurativa e non può essere ricondotto al servizio effettivo. Il beneficio, richiamato anche dal codice dell’ordinamento militare, assume carattere eccezionale e derogatorio: a differenza dell’art. 13, consente non il riscatto, ma il computo senza oneri degli anni di corso universitario, ed è riservato ai soli ufficiali per la cui nomina sia richiesta la laurea.
La Sezione esclude poi l’applicabilità dell’art. 124, comma 5, che disciplina i servizi computabili a domanda, perché l’art. 32 dispone il riconoscimento ex se, in assenza di preventiva istanza. L’interpretazione sistematica conferma la conclusione: la norma è collocata tra le disposizioni speciali sui “servizi computabili”, che l’art. 8 riferisce ai fini del trattamento di quiescenza, con computo circoscritto alle ipotesi in cui il diritto alla pensione sia maturato. In tal senso depongono la sentenza della Corte cost. n. 39/2018, che ha ritenuto non irragionevole ancorare la posizione assicurativa al solo servizio effettivo, e la giurisprudenza contabile di appello.
Quanto al terzo motivo, il riconoscimento dei cinque anni era espressamente finalizzato al solo trattamento di quiescenza, poi non maturato per dimissioni volontarie. Il decreto richiamato non poteva dunque ingenerare alcun affidamento, tanto più che l’amministrazione ha tempestivamente rigettato l’istanza di ricalcolo. L’appello è rigettato con integrale conferma della sentenza di primo grado e compensazione delle spese per la sussistenza di non univoci orientamenti presso le Sezioni di primo grado.
Nota della Redazione
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