Pensione privilegiata esclusa per esposizione a uranio impoverito (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 70 del 05.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di un’infermità e della connessa pensione privilegiata presuppone l’accertamento del nesso eziologico o concausale tra la patologia e l’attività di servizio. Non opera alcuna presunzione di nesso causale per il solo fatto dell’impiego in teatro operativo estero in territori contaminati da uranio impoverito, quando l’esposizione non risulti accertata né documentata con misurazioni oggettive. La patologia autoimmune multifattoriale, a genesi prioritariamente genetica, non consente di riconoscere valenza causale ai fattori ambientali richiamati. Il riconoscimento dello status di vittima del dovere in altra sede, ancorato a presupposti costitutivi diversi, non vincola il giudice contabile né prova la causa di servizio.
Il Fatto
Il ricorrente, militare dell’Aeronautica in servizio presso un teatro operativo estero nei mesi da gennaio ad aprile 2002, ha chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di una patologia tiroidea diagnosticata nel novembre 2002. L’art. 52 d.lgs. n. 196/2003 impone in questa sede l’omissione dei dati identificativi dell’interessato.
Il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio aveva negato il nesso con i pareri nn. 9186/2009 e 22907/2010, recepiti dai decreti ministeriali negativi. Cessato dal servizio, l’interessato ha presentato domanda di pensione privilegiata di sesta categoria, respinta dall’INPS. Da qui il giudizio davanti alla Corte dei conti, nel quale le amministrazioni resistenti hanno eccepito il difetto di giurisdizione e la litispendenza con il giudizio amministrativo pendente.
La Motivazione della Corte
Con la sentenza n. 787/2022 il Giudice unico ha respinto le eccezioni preliminari di difetto di giurisdizione, di litispendenza ex art. 39 c.p.c. e di sospensione ex art. 295 c.p.c., disponendo l’acquisizione di un parere dall’Ufficio Medico-Legale presso il Ministero della Salute.
Il parere depositato il 22.03.2024 ha escluso che il servizio svolto, e in particolare la missione all’estero, abbia avuto ruolo causale o concausale nella genesi della patologia tiroidea. Per l’uranio impoverito, i rapporti informativi non documentano un’esposizione quali-quantitativa e la letteratura non supporta il ruolo dell’esposizione sul Morbo di Basedow. Il rapporto del Centro Informazioni Geotopografiche Aeronautiche, per il ruolo logistico svolto, esclude l’esposizione occupazionale a uranio e metalli.
La Corte condivide l’esclusione dell’incidenza delle radiazioni ionizzanti e rileva che, trattandosi di malattia autoimmune multifattoriale a genesi prioritariamente genetica, i fattori ambientali addotti sono aspecifici e non meritevoli di valenza causale o concausale.
Quanto allo status di vittima del dovere riconosciuto in sede civile con sentenza della Corte di Appello di Roma n. 1783/2024 del 10.05.2024, il Giudice richiama la giurisprudenza di legittimità secondo cui la domanda di equiparazione alle vittime del dovere è ancorata a presupposti costitutivi diversi rispetto all’accertamento della causa di servizio (Cass., sez. lav., n. 9641/2024). Non vale la presunzione del nesso eziologico in presenza di esposizione all’uranio impoverito, nel caso non accertata né documentata.
La Corte richiama inoltre il principio per cui le condizioni ambientali e operative “particolari” sono quelle che si collocano fuori dal modo di svolgimento generale dell’attività, richiedendosi un fattore di rischio maggiore rispetto alla normalità di quel compito (Cass., sez. lav., n. 12595/2024). Il ricorso è quindi respinto, con integrale compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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