Inapplicabile al Fondo di rotazione il meccanismo del Fondo anticipazione di liquidità (Corte dei Conti Sez. contr. Lazio n. 104 del 06.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 52, comma 1-ter, del d.l. n. 73/2021 disciplina esclusivamente la contabilizzazione delle anticipazioni di liquidità di cui al d.l. n. 35/2013 e al d.l. n. 66/2014. Tale disposizione non è estensibile al Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali, di cui all’art. 243-ter TUEL, utilizzato ai sensi dell’art. 43, commi 1 e 2, del d.l. n. 133/2014. Le due fattispecie conservano identità e autonomia di funzione, sicché l’applicazione analogica del meccanismo di riduzione del fondo accantonato e di liberazione delle quote di avanzo introdurrebbe una disciplina contabile nuova, priva di base normativa. L’art. 52, comma 1-ter, costituisce norma eccezionale, in quanto deroga ai limiti dei commi 897 e 898 della legge n. 145/2018, e come tale non si applica oltre i casi espressamente considerati.
Il Fatto
Il Sindaco del Comune di Alatri ha formulato un’istanza di parere, trasmessa dalla Sezione regionale di controllo per il Lazio tramite il Consiglio delle autonomie locali. Il quesito riguarda la possibilità di applicare al Fondo di rotazione ex art. 243-ter TUEL, utilizzato ai sensi dell’art. 43, commi 1 e 2, del d.l. n. 133/2014, la disciplina recata dall’art. 52, comma 1-ter, del d.l. n. 73/2021, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 224 del 22 dicembre 2023.
La Sezione ha ritenuto l’istanza ammissibile sotto il profilo soggettivo e oggettivo, qualificando il quesito come richiesta di parere a carattere astratto e generale, estranea a valutazioni su condotte amministrative già poste in essere.
La Motivazione della Corte
Il percorso argomentativo muove dalla ricostruzione dei due strumenti finanziari. Il Fondo di rotazione è istituito a sostegno degli enti che hanno deliberato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale e serve a garantire la liquidità necessaria all’attuazione del piano. Le anticipazioni di liquidità dei d.l. n. 35/2013 e n. 66/2014, invece, sono destinate a pagare debiti pregressi certi, liquidi ed esigibili, senza alcun collegamento con un piano di riequilibrio.
La Sezione richiama la sentenza della Corte costituzionale n. 224 del 2023, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 43, comma 1, nella parte in cui non prevede l’utilizzo delle risorse del Fondo di rotazione solo in termini di cassa, e del comma 2, nella parte in cui non impone l’iscrizione nel fondo anticipazione di liquidità della somma incassata e non restituita. Secondo la Consulta, l’utilizzo in termini di competenza viola la regola aurea di cui all’art. 119, settimo comma, Cost. e compromette gli equilibri finanziari dell’ente.
Ciò posto, la Sezione rileva che il Fondo di rotazione conserva una propria autonomia di funzione rispetto al Fondo anticipazione di liquidità. L’art. 52, comma 1-ter, si riferisce testualmente solo alle anticipazioni dei d.l. n. 35/2013 e n. 66/2014. La sua ratio, del resto, è legata alla sentenza della Corte costituzionale n. 80/2021, che aveva dichiarato l’illegittimità dei commi 2 e 3 dell’art. 39-ter del d.l. n. 162/2019, a sua volta introdotto dopo la sentenza n. 4/2020.
La disposizione de qua è pertanto norma eccezionale: opera in deroga ai limiti dell’art. 1, commi 897 e 898, della legge n. 145/2018, che disciplinano l’utilizzo delle quote del risultato di amministrazione per gli enti in disavanzo. In base all’art. 14 delle preleggi, essa non può applicarsi oltre i casi e i tempi in essa considerati. La sua estensione al Fondo di rotazione si tradurrebbe in un’applicazione analogica, con l’effetto di introdurre una disciplina contabile nuova e priva di base normativa, eccedendo i limiti dell’attività interpretativa consentita alla magistratura contabile.
Da qui la decisione di sospendere la pronuncia e rimettere al Presidente della Corte dei conti, ai sensi dell’art. 17, comma 31, del d.l. n. 78/2009 e dell’art. 6, comma 4, del d.l. n. 174/2012, la valutazione sull’opportunità di deferire la questione di massima, non risultando orientamenti già assunti da altre Sezioni.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.