Costi di avvalimento e verifica di anomalia nell’offerta (TAR Lazio n. 3255 del 20.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
I costi derivanti dai contratti di avvalimento devono essere considerati nella verifica di anomalia dell’offerta, perché incidono sull’utile della commessa e possono renderla economicamente insostenibile. L’omessa considerazione di tali costi fonda su una premessa manifestamente illogica la scelta di non attivare la verifica di congruità. Nel caso di avvalimento premiale di esperienza, il trasferimento del requisito è effettivo solo se il contratto specifica le risorse umane, tecniche e materiali messe a disposizione; la genericità si risolve in nullità e preclude l’attribuzione del punteggio correlato all’esperienza dell’ausiliaria.
Il Fatto
La ricorrente ha partecipato alla gara bandita per l’affidamento di lavori di manutenzione della segnaletica orizzontale e dei piedritti delle gallerie lungo la rete autostradale, con aggiudicazione del lotto 5 a un raggruppamento controinteressato. Ha impugnato gli atti di gara chiedendo l’annullamento, la declaratoria di inefficacia dell’accordo quadro e il subentro, in subordine il risarcimento.
La controinteressata ha proposto ricorso incidentale avverso l’ammissione della ricorrente e, in via condizionata, avverso l’aggiudicazione di altro lotto. La ricorrente ha poi depositato motivi aggiunti dopo la produzione dei documenti di gara da parte della stazione appaltante.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto il ricorso principale. Il secondo motivo, integrato dal quarto motivo aggiunto, censura la sostenibilità dell’offerta dell’aggiudicataria in ragione degli otto contratti di avvalimento, il cui corrispettivo è pattuito nell’1% dell’importo contrattuale. Secondo la prospettazione, i corrispettivi di avvalimento, pari a € 872.921,60, uniti ai costi per la sicurezza, genererebbero una perdita di € 97.696,64.
La tesi della stazione appaltante e della controinteressata è che i costi di avvalimento remunerino mezzi e personale già ricompresi nei costi di esecuzione, così da non costituire un ulteriore onere. Il Collegio non condivide questa lettura: i costi di avvalimento devono essere considerati nella verifica di anomalia, e la loro omessa considerazione può rendere l’offerta economicamente insostenibile se erode l’utile dichiarato.
Nel caso concreto, l’omessa considerazione di tali costi appare idonea a compromettere sostenibilità e attendibilità dell’offerta, generando una perdita non specificamente smentita dalle controparti. La scelta di non attivare la verifica di congruità si fonda dunque su una premessa manifestamente illogica. La stazione appaltante dovrà disporre una puntuale verifica di congruità e adottare i provvedimenti conseguenti, ivi compresa l’eventuale esclusione.
Il quarto motivo, relativo ai punteggi del criterio sul curriculum dei lavori analoghi, è in parte fondato: la stazione appaltante non ha dimostrato la qualificabilità come lavori di esperienze in realtà aventi ad oggetto servizi, né ha correttamente espunto i lavori su strade comunali, non rientranti nelle categorie richieste. Gli altri motivi del ricorso principale sono respinti, tra cui la censura sull’illegittimità della revoca di precedente aggiudicazione, neutralizzata dall’archiviazione ANAC per causa di forza maggiore.
Il ricorso incidentale è accolto con riguardo al terzo motivo: il contratto di avvalimento premiale della ricorrente non indica le risorse umane messe a disposizione, né elementi idonei a denotare l’effettivo trasferimento del know how. La genericità si risolve in nullità, con conseguente non corretta attribuzione del punteggio. Respinta, invece, la tesi dell’unitarietà della gara per lotti, poiché ciascun lotto costituisce procedura autonoma. Le spese sono compensate per soccombenza reciproca.
Nota della Redazione
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