Obbligo di rinnovata istruttoria nel riesame del divieto di detenzione armi (TAR Campania n. 4993 del 17.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’istanza di riesame di un provvedimento inibitorio in materia di armi impone all’Autorità di pubblica sicurezza di rinnovare l’istruttoria, esaminando tutte le circostanze e gli elementi emergenti al momento della presentazione dell’istanza, e di formulare una nuova prognosi attuale e concreta circa la sussistenza del pericolo di abuso delle armi. Tale prognosi deve essere filtrata alla luce del comportamento successivamente tenuto dall’istante, della sua complessiva personalità e di ogni altro elemento utile per il rinnovato giudizio sull’affidabilità nell’uso delle armi. L’Amministrazione non può limitarsi a un apodittico rinvio alle precedenti determinazioni assunte con l’originario provvedimento limitativo, ma deve motivare specificamente sulle circostanze sopravvenute e sulle positive risultanze emerse, ivi inclusa l’eventuale assoluzione con formula piena dell’interessato nei procedimenti penali scaturiti dai fatti posti a fondamento del divieto.

Il Fatto

In data 13 dicembre 2021 il Prefetto di Caserta aveva adottato nei confronti del ricorrente il divieto di detenere armi, munizioni e materiale esplodente, sulla base di una nota del Comando Stazione dei Carabinieri che segnalava una denuncia-querela per il reato di minaccia. Successivamente la querela era stata rimessa e il Pubblico Ministero aveva richiesto l’archiviazione; con sentenza del 24 ottobre 2023 il Tribunale di Napoli Nord aveva altresì assolto il ricorrente dall’accusa di minaccia, ritenendo l’insussistenza del fatto.

A seguito di tali sopravvenienze, il ricorrente aveva presentato istanza di revoca del divieto, rappresentando anche il proprio trasferimento in altro Comune e la chiusura dei contenziosi con i vicini. Il Prefetto aveva tuttavia confermato il divieto con provvedimento del 24 maggio 2024, richiamando la pluralità degli episodi e delle denunce a carico dell’istante. Avverso tale atto il ricorrente è insorto deducendo violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili.

La Motivazione della Corte

Il TAR, accogliendo il ricorso, osserva che l’istanza di riesame di un provvedimento inibitorio in materia di armi determina l’insorgenza di un obbligo di rinnovata istruttoria in capo all’Autorità di pubblica sicurezza. Il riesame non può risolversi in una mera ripetizione delle valutazioni già compiute in sede di adozione dell’atto originario, ma deve condurre a una prognosi attuale e concreta circa la permanenza del pericolo di abuso delle armi, calata sulle condizioni esistenti al momento della decisione sull’istanza.

La verifica deve tenere conto del comportamento successivamente tenuto dall’istante e di ogni circostanza sopravvenuta che possa incidere sul giudizio di affidabilità. Il provvedimento impugnato risulta invece caratterizzato da formule stereotipate e privo di una motivazione specifica sulle positive sopravvenienze, in particolare sull’assenza di comportamenti censurabili successivi all’anno 2021 e sulla assoluzione con formula piena («perché il fatto non sussiste») intervenuta nell’unico procedimento penale avviato a carico del ricorrente, relativo a fatti risalenti al 2018 e peraltro non considerati nel provvedimento di divieto del 2021.annullamento del provvedimento, con obbligo della Prefettura di riattivare il procedimento di riesame, ferma restando la discrezionalità dell’Autorità nell’esito provvedimentale finale. Le spese di lite seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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