Ottemperanza sentenza bonus docenti e diniego astreinte per crisi finanza pubblica (TAR Veneto n. 1025 del 04.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo accerta l’inadempimento dell’Amministrazione al giudicato e la condanna ad eseguirlo, nominando un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia. L’astreinte di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. non è misura dovuta: il giudice deve verificare in concreto la sussistenza dei presupposti e può negarla o graduarla in ragione delle peculiari condizioni del debitore pubblico. La crisi della finanza pubblica e l’ammontare del debito pubblico costituiscono fatti notori, ex art. 115 cod. proc. civ., idonei a giustificare il diniego della penalità di mora a carico dell’Amministrazione inadempiente.
Il Fatto
La ricorrente ha prestato servizio come docente a tempo determinato alle dipendenze del Ministero dell’Istruzione e del Merito. Con sentenza del Tribunale di Treviso n. 621/2025, il Ministero è stato condannato a costituire in suo favore la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, con accreditamento di € 1.000,00 per gli anni scolastici dal 2022 al 2024.
Non essendo intervenuta esecuzione spontanea, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’assegnazione della Carta e dell’importo stabilito, oltre alla condanna dell’Amministrazione al pagamento della penalità di mora. Il Ministero, regolarmente notificato, non si è costituito.
La Motivazione della Corte
In via preliminare, il Collegio ha verificato la sussistenza delle condizioni dell’art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm. e dell’art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito con legge n. 30/1997. La sentenza azionata risulta passata in giudicato ed è stata notificata all’Amministrazione, che non vi ha dato esecuzione.
Nel merito il ricorso è stato accolto. Non essendo contestato l’inadempimento, il Ministero è stato condannato a dare esecuzione al giudicato entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, con accredito della somma sulla Carta elettronica. Decorso inutilmente tale termine, provvederà un commissario ad acta, nominato nel Direttore generale pro tempore competente, con facoltà di subdelega ed ulteriore termine di sessanta giorni.
Il Collegio ha escluso la liquidazione di alcun compenso al commissario, trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice.
Quanto alla richiesta di astreinte, il TAR ha ricordato l’insegnamento dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 15/2014: non esistono preclusioni astratte all’applicazione dell’istituto nei confronti della pubblica amministrazione, ma le peculiari condizioni del debitore pubblico vanno valutate in concreto, per evitare locupletazioni eccessive o sanzioni troppo afflittive.
In applicazione di tale orientamento, il Collegio ha ritenuto che la crisi della finanza pubblica e l’ammontare del debito pubblico giustifichino, nella specie, la mancata condanna all’astreinte. Tali ragioni ostative rilevano, ex art. 115 cod. proc. civ., in quanto fatti notori. La domanda di penalità di mora è stata quindi respinta, con condanna dell’Amministrazione alle spese di lite, liquidate in € 800,00 e distratte al difensore antistatario.
Nota della Redazione
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