CFC e costi da black list: interesse economico è accertamento di fatto (Cass. civ. Sez. V n. 15125 del 06.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di deducibilità dei costi derivanti da operazioni con imprese domiciliate in Stati a fiscalità privilegiata, ai sensi dell’art. 110, commi 10 e 11, d.P.R. n. 917/1986, la prova dell’effettivo interesse economico dell’operazione costituisce accertamento di fatto riservato al giudice di merito. La censura che, deducendo violazione di legge ex art. 360, comma 1, num. 3), cod. proc. civ., investa la valutazione delle risultanze istruttorie è inammissibile, perché sollecita una rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità. Il sindacato della Corte resta circoscritto alla correttezza giuridica e alla coerenza logico-formale della motivazione.

Il Fatto

L’Agenzia delle Entrate notificava a una società esercente commercio di legumi secchi e cereali un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2007, con cui recuperava a tassazione, tra l’altro, la deduzione di costi per nolo trasporti sostenuti in operazioni commerciali con soggetti residenti in paesi a fiscalità privilegiata. L’Ufficio contestava l’assenza di prova dell’effettivo interesse economico dell’operazione.

La società contribuente impugnava l’atto. La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva parzialmente il ricorso e la Commissione Tributaria Regionale, in appello, rigettava il gravame dell’Ufficio, condannandolo alle spese. Avverso tale pronuncia l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 110, commi 10 e 11, d.P.R. n. 917/1986, nonché dell’art. 37-bis d.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 2697 cod. civ. La contribuente, nelle more dichiarata fallita, resisteva con controricorso.

La Motivazione della Corte

Il motivo è inammissibile. La Corte muove dalla ricostruzione del quadro normativo applicabile ratione temporis: l’art. 110, commi 10 e 11, d.P.R. n. 917/1986 pone la regola dell’indeducibilità dei componenti negativi derivanti da operazioni con imprese domiciliate in Stati a fiscalità privilegiata, salvo che il contribuente provi, in via alternativa, che l’impresa estera svolge prevalentemente un’attività commerciale effettiva, oppure che le operazioni rispondono a un effettivo interesse economico e hanno avuto concreta esecuzione.

Richiamando la propria giurisprudenza, la Corte ribadisce che le due esimenti operano in via alternativa (Cass. n. 37373 del 2021). Quanto alla prima, la valutazione dell’interesse economico impone di considerare tutti gli elementi del caso concreto: il prezzo negoziato, i costi accessori della fornitura, i tempi di consegna e l’esistenza di vincoli contrattuali che rendano eccessivamente oneroso rivolgersi ad altro fornitore (Cass. n. 6101 del 2024).

Nel caso esaminato, la Corte di merito ha ritenuto provata la concreta esecuzione delle prestazioni tramite documentazione contabile, bancaria e doganale, circostanza non contestata dall’Amministrazione. Ha inoltre desunto l’interesse economico dal ricorso a broker professionali incaricati di individuare la controparte migliore per le esigenze di trasporto. Si tratta, osserva la Corte, di una circostanza di fatto.

Da qui il limite del sindacato di legittimità: il ricorso per cassazione non attribuisce il potere di riesaminare il merito, ma solo di controllare la correttezza giuridica e la coerenza logico-formale delle argomentazioni del giudice di merito, cui spetta in via esclusiva individuare le fonti del convincimento e scegliere tra le risultanze processuali quelle ritenute più attendibili (Cass. n. 24679 del 2013, Cass. n. 27197 del 2011, Cass. n. 7921 del 2011, Cass. n. 20455 del 2006). Né il giudice del merito è tenuto a confutare esplicitamente gli elementi probatori non accolti.

Le censure dell’Agenzia mirano, in realtà, a una rivalutazione delle questioni di merito e del materiale istruttorio, non consentita ex art. 360, comma 1, num. 3), cod. proc. civ. Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile, con condanna dell’Ufficio alla rifusione delle spese, liquidate in € 22.000,00 per onorari, oltre accessori. Non si applica il d.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater, risultando la parte soccombente ammessa alla prenotazione a debito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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