Ottemperanza per sentenze esecutive senza costituzione in mora (Cass. civ. Sez. 5 n. 7617 del 30.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo tributario, la sentenza di condanna dell’Amministrazione finanziaria al pagamento di somme in favore del contribuente è immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 69 del d.lgs. n. 546/1992, disposizione che ha natura immediatamente precettiva. Il termine di novanta giorni dalla notificazione della sentenza previsto dal comma 4 dell’art. 69 cit. costituisce il termine legale di adempimento, la cui scadenza è condizione per la proposizione del giudizio di ottemperanza ex art. 70 del medesimo decreto, senza necessità di preventiva costituzione in mora e di passaggio in giudicato della sentenza. La preventiva messa in mora ai sensi dell’art. 70, comma 2, d.lgs. n. 546/1992 è richiesta solo quando la legge non prescrive un termine per l’adempimento dell’ente impositore.
Il Fatto
Il contribuente, ottenuta una sentenza favorevole della Commissione tributaria provinciale che prevedeva la distrazione in suo favore delle spese di giudizio, promuoveva ricorso per ottemperanza ai sensi dell’art. 70 del d.lgs. n. 546/1992 nei confronti del Comune, rimasto inerte.
La Commissione tributaria provinciale, tuttavia, dichiarava inammissibile il ricorso sul presupposto che il contribuente non avesse documentato il previo esperimento della messa in mora a mezzo ufficiale giudiziario, condizione ritenuta necessaria per la proponibilità del giudizio di ottemperanza in assenza di un termine legale di adempimento. Avverso tale pronuncia il contribuente proponeva ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione affronta il contrasto giurisprudenziale in ordine alla necessità della preventiva costituzione in mora dell’Amministrazione per la proposizione del giudizio di ottemperanza tributario. Il primo orientamento richiede la messa in mora a mezzo ufficiale giudiziario, ex art. 70, comma 2, ultima parte, del d.lgs. n. 546/1992, in mancanza di un termine legale di adempimento; il secondo, richiamato dalla sentenza, ritiene sufficiente il decorso del termine di novanta giorni dalla notificazione della sentenza di condanna, come previsto dall’art. 69, comma 4.
La Corte ricostruisce la natura c.d. “attuativa” del giudizio di ottemperanza, che non mira all’esecuzione coattiva del comando ma a renderne effettivo il contenuto, anche in assenza dei caratteri del titolo esecutivo. Sotto questo profilo, il giudice dell’ottemperanza può compiere un’attività ricostruttiva degli obblighi nascenti dalla sentenza definitiva, che non è consentita nel giudizio esecutivo civile. Quanto all’immediata esecutività, già anteriore alla riforma del d.lgs. n. 156/2015, la sentenza evidenzia che l’art. 68, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992 impone il rimborso entro un breve termine, postulando un effetto immediato delle pronunce tributarie di merito.
Con riferimento al quadro normativo applicabile ratione temporis, la sentenza oggetto del ricorso in ottemperanza è stata depositata dopo l’entrata in vigore del novellato art. 69, che al comma 4 fissa il termine di pagamento in novanta giorni dalla notificazione. Il successivo comma 5 legittima il contribuente a richiedere l’ottemperanza in caso di mancata esecuzione. Il combinato disposto delle norme, chiarisce la Corte, individua due distinti presupposti: l’inadempimento di una sentenza immediatamente esecutiva ex art. 69, decorso il termine di novanta giorni, e l’inadempimento di una sentenza passata in giudicato, per la quale opera la regola generale della messa in mora di cui all’art. 70.
Quanto all’art. 67-bis, che dichiara esecutive le sentenze delle commissioni tributarie, la Corte ne chiarisce la portata: il rinvio deve intendersi alle disposizioni del capo IV del d.lgs. n. 546/1992 sulla esecuzione delle sentenze, che comprende l’art. 69, e non al capo III sulle impugnazioni, in cui la norma è collocata. La Corte estende poi al processo tributario il principio di cui all’art. 282 cod. proc. civ.. La sentenza precisa che la disciplina differisce per la condanna alle spese in favore dell’Amministrazione, la cui riscossione avviene mediante iscrizione a ruolo solo dopo il passaggio in giudicato, ai sensi dell’art. 15, comma 2-sexies, del d.lgs. n. 546/1992.
In definitiva, la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta, in differente composizione, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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