Definizione agevolata parziale delle sanzioni tributarie e più ragioni decisorie (Cass. civ. Sez. V n. 15130 del 06.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di violazioni di norme tributarie, ai sensi dell’art. 17, comma 2, del d. lgs. n. 472 del 1997 nel testo vigente ratione temporis, il contribuente ha facoltà di addivenire alla definizione agevolata del rapporto sanzionatorio anche parzialmente e con riferimento solo ad alcune delle sanzioni irrogate con lo stesso provvedimento, non sussistendo alcuna norma che imponga l’integralità dell’adesione. Quando la sentenza di merito si fonda su più ragioni decisorie autonome, ciascuna di per sé sufficiente a sorreggere il dictum, il ricorso per cassazione che non le contesti tutte in modo specifico è inammissibile, divenendo definitiva la motivazione non sottoposta a critica.
Il Fatto
L’agente della riscossione notificava alla società contribuente, incorporante altro soggetto, una cartella esattoriale con intimazione di pagamento pari ai due terzi delle sanzioni amministrative pecuniarie in materia di IVA, irrogate con atto di contestazione. Tali sanzioni erano state oggetto di definizione agevolata ai sensi dell’art. 16, comma 3, del D. Lgs. n. 472 del 1997, mediante versamento di un terzo del dovuto. Con lo stesso atto era stata comminata anche una sanzione per omesso versamento di ritenute, a norma dell’art. 13, comma 1, del D. Lgs. n. 471 del 1997.
La società impugnava la cartella davanti alla Commissione Tributaria Provinciale, che l’annullava, ritenendo legittima la definizione delle sole sanzioni IVA. La Commissione Tributaria Regionale della Campania rigettava l’appello erariale, ribadendo che nessuna norma impone l’integralità dell’adesione e che le sanzioni per omesso versamento non erano comunque suscettibili di definizione ai sensi dell’art. 17, comma 3, del D. Lgs. n. 472 del 1997. L’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione con un unico motivo.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è in parte infondato, in parte inammissibile. Con l’unico motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., l’Agenzia denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 16, comma 3, e 17, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 472 del 1997, sostenendo che la disciplina imporrebbe al contribuente di pagare l’intero importo ridotto, senza possibilità di frazionamento.
La Corte rileva che la prima ratio decidendi della pronuncia impugnata — l’assenza di una norma che imponga l’integralità dell’adesione — si pone in linea con la giurisprudenza di legittimità. Richiama Cass. n. 26061/2015, secondo cui il contribuente ha facoltà di definire il rapporto sanzionatorio anche parzialmente, non essendo obbligato a definire le sanzioni che ritiene illegittime. La doglianza è dunque priva di fondamento.
In via autonoma, i giudici regionali avevano osservato che nella vicenda erano state comunque definite tutte le sanzioni per le quali risultava possibile avvalersi della procedura agevolata. Questa ulteriore argomentazione, di per sé idonea a sostenere il decisum, non è stata specificamente attaccata dall’Agenzia, che si è limitata a contestare l’astratta possibilità di definizione parziale.
L’omessa censura di una delle ragioni autonome rende inammissibile il gravame. Soccorre il consolidato insegnamento di legittimità: quando la sentenza impugnata si fonda su più ragioni decisorie autonome, il soccombente deve contestarle tutte in modo specifico; l’omessa impugnazione di una sola di esse rende privi di interesse i rilievi sulle altre, non potendo il loro accoglimento condurre all’annullamento (cfr. Cass. n. 18403/2023, Cass. n. 17256/2022, Cass. n. 22914/2018, Cass. n. 18641/2017).
La Corte rigetta quindi il ricorso e condanna l’Agenzia delle Entrate alla rifusione delle spese di legittimità in favore della controricorrente. Non si fa luogo all’attestazione di cui all’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, essendo applicabile all’Agenzia fiscale la prenotazione a debito del contributo unificato.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.