Costrittività organizzativa e malattia psichica tabellata: onere probatorio (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 27444 del 14.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’inserimento del disturbo post-traumatico da stress, connesso a costrittività organizzativa, tra le malattie della Lista II, gruppo 7, del D.M. 11 dicembre 2009 non esonera il lavoratore dalla prova delle condizioni organizzative potenzialmente nocive. La presunzione legale di origine professionale di cui all’art. 3 d.P.R. n. 1124/1965 opera solo quando il lavoratore abbia dimostrato l’adibizione alla lavorazione tabellata o l’esposizione al rischio e l’esistenza della malattia, oltre alla denuncia nel termine di indennizzabilità. Solo dopo tale dimostrazione grava sull’INAIL l’onere della prova contraria sull’eziologia extralavorativa. L’accertamento dei fatti e la valutazione delle prove restano riservati al giudice di merito.
Il Fatto
Il lavoratore, impiegato nei ruoli civili di un’amministrazione statale presso una Capitaneria di Porto, aveva chiesto il riconoscimento del danno biologico da malattia professionale, consistente in un disturbo post-traumatico da stress con alterazione del tono dell’umore, ansia, insonnia e crisi di panico. La domanda si fondava sulla dedotta costrittività organizzativa del contesto di lavoro.
La CTU disposta in primo grado aveva escluso la connessione eziologica tra la patologia e l’organizzazione dell’attività. Il ricorso era stato respinto in primo grado e la Corte d’appello di Palermo aveva confermato la decisione, negando la configurabilità di condotte vessatorie e la sussistenza di un disegno persecutorio. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta il nodo centrale del regime probatorio delle malattie tabellate. Il D.M. 11 dicembre 2009 colloca la costrittività organizzativa nel gruppo 7 della Lista II, che raggruppa le malattie la cui origine lavorativa è di limitata probabilità. Da qui deriva un limite ontologico e finalistico alla presunzione invocata dal ricorrente.
Non basta allegare l’adibizione a mansioni riconducibili alle ipotesi esemplificative della tabella, né la natura stressogena della patologia. Occorre una duplice verifica: l’oggettiva esistenza di condizioni organizzative che comprimono la pienezza qualitativa e quantitativa delle mansioni, e la soggettiva alterazione del vissuto lavorativo nel suo svolgimento ordinario e prolungato, non occasionale.
Il ricorrente pretendeva di invertire l’onere probatorio richiamando la regola dell’equivalenza causale e la natura tabellata della malattia. La Corte ribadisce che la presunzione di origine professionale presuppone la dimostrazione dell’esposizione al rischio e dell’esistenza della malattia nei termini indicati dalla Cass. ord. n. 3207/2019. Prima di verificare la prova contraria dell’INAIL, devono essere delineati in fatto gli aspetti oggettivi e soggettivi della costrittività lamentata.
Nel caso concreto, il giudice di merito aveva accertato l’insussistenza di un disegno persecutorio, escludendo l’afflittività degli episodi denunciati e fornendo una ricostruzione alternativa dei fatti. Si tratta di un apprezzamento di merito non sindacabile in sede di legittimità. La Corte richiama Cass. ord. n. 8948/2020 e Cass. ord. n. 23665/2022: la costrittività organizzativa rileva solo quando la situazione lavorativa intercetti una situazione obiettiva di nocività, non essendo sufficiente l’insorgenza di un disturbo psichico in connessione con il lavoro svolto.
Quanto al vizio di omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., il motivo è inammissibile: il ricorrente non indica il fatto storico omesso, il dato da cui esso risulta, il come e il quando della discussione processuale, né il rapporto di derivazione diretta tra omissione ed esito sfavorevole. La censura si risolve in un dissenso valutativo rispetto all’apprezzamento delle prove, non sindacabile in cassazione. Il ricorso è dichiarato inammissibile.
Nota della Redazione
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