Indennità pensionabile di polizia esclusa dalla base contributiva del TFS (TAR Sardegna n. 1036 del 16.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La base contributiva per il calcolo dell’indennità di buonuscita è determinata esclusivamente dal regime formale impresso dalla legge a ciascun emolumento. Il carattere retributivo di un compenso, quale l’indennità pensionabile di polizia, non implica automaticamente la sua inclusione nel computo del trattamento di fine servizio. Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 1032/1973, rilevano solo le voci espressamente elencate e quelle che la legge contempla come utili ai fini previdenziali, secondo una corrispondenza non biunivoca tra pensionabilità e computabilità.
L’indennità di polizia, priva di un’espressa previsione di computabilità, non può essere inclusa nel TFS, a prescindere dalla sua natura giuridica e dalla sua rilevanza pensionistica.
Il Fatto
Un gruppo di ex ufficiali, sottufficiali e graduati dell’Arma dei Carabinieri ha adito il TAR Sardegna per ottenere il ricalcolo e la riliquidazione del Trattamento di Fine Servizio, chiedendo l’inclusione nella base di calcolo della c.d. indennità pensionabile di polizia prevista dall’art. 5 del D.P.R. n. 69/1984. I ricorrenti, verificati i prospetti di liquidazione, avevano riscontrato l’esclusione di tale voce e ne deducevano l’illegittimità, invocando la natura retributiva dell’emolumento e la sua correlazione con le funzioni di polizia svolte.
L’INPS si è costituito chiedendo il rigetto del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il TAR Sardegna rigetta il ricorso richiamando il principio consolidato dall’Adunanza plenaria n. 19 del 1996. Il collegio osserva che, contrariamente all’assunto dei ricorrenti, la natura retributiva di un compenso non ne determina automaticamente l’inclusione nella base contributiva dell’indennità di buonuscita. La giurisprudenza richiede, invece, che la legge espressamente preveda la computabilità di quella specifica voce.
Il giudice amministrativo valorizza il dato formale del diritto positivo: il sistema delineato dall’art. 38 del D.P.R. n. 1032/1973 contiene una elencazione tassativa delle voci che concorrono alla base contributiva, integrata solo dalle indennità che la legge stessa qualifica come utili ai fini previdenziali. L’indennità di polizia, pur essendo pensionabile, non è stata contemplata dal legislatore come computabile ai fini della buonuscita.
La pronuncia aderisce al principio ribadito dall’Adunanza plenaria n. 3 del 2007 e dalla successiva giurisprudenza amministrativa, secondo cui non sussiste una corrispondenza biunivoca necessaria tra la pensionabilità di un emolumento e la sua inclusione nell’indennità di buonuscita. La mera natura retributiva dell’indennità, pur riconosciuta, non è quindi sufficiente a fondare la pretesa dei ricorrenti.
Conseguentemente, il TAR dichiara il ricorso infondato, condannando i ricorrenti in solido alla rifusione delle spese di lite in favore dell’INPS.
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Nota della Redazione
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