Motivi su regolamento spese inammissibili se non confutano le ragioni della decisione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 14545 del 24.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il motivo di ricorso per cassazione che si limiti a riproporre le argomentazioni già svolte in sede di gravame, senza confutare le ragioni poste a fondamento della decisione impugnata, è inammissibile per difetto di specificità. Parimenti inammissibile è il motivo che censuri l’applicazione dei parametri di liquidazione dei compensi forensi senza dare adeguatamente conto dell’effettivo valore della causa. Il sindacato di legittimità sul regolamento delle spese presuppone che il ricorrente dimostri la correttezza dei parametri invocati e l’erroneità di quelli applicati dal giudice di merito.
Il Fatto
Il ricorrente aveva proposto domanda nei confronti del Ministero dell’Istruzione e del Merito e dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria, chiedendo il riconoscimento integrale, ai fini della ricostruzione della carriera, del servizio prestato prima dell’immissione in ruolo. L’Amministrazione aveva riconosciuto solo un anno e un mese di anzianità, benché il ricorrente avesse prestato servizio a tempo determinato dal 2000 al 2007, con conseguente domanda di corresponsione del trattamento economico maturato dal 2000 al 2012.
Il Tribunale di Perugia aveva rigettato la domanda e la Corte d’Appello di Perugia, con sentenza del 9 dicembre 2022, aveva confermato la decisione, ritenendo ammissibile il gravame ma infondata la pretesa nel merito. Il ricorrente ha impugnato la decisione per cassazione con due motivi, entrambi incentrati sul regolamento delle spese di lite.
La Motivazione della Corte
La Corte territoriale aveva escluso che l’insegnamento prestato presso la scuola paritaria e quello reso nella scuola statale in assenza del titolo di studio prescritto potessero essere inclusi nell’anzianità valutabile ai fini della ricostruzione della carriera. Ne era conseguita l’inconfigurabilità della discriminazione denunciata ai sensi della clausola 4 dell’Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE e la legittimità della statuizione sulle spese, fondata sul criterio della soccombenza.
Con il primo motivo il ricorrente, denunciando la violazione e falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c., imputava alla Corte d’Appello di non aver disposto la compensazione delle spese con riguardo a entrambi i gradi di giudizio. La Corte ha ritenuto il motivo inammissibile, perché si risolveva nel riproporre le argomentazioni già prospettate in sede di gravame, fondate su contrasti ancora in essere nella giurisprudenza di merito, senza adeguatamente confutare le ragioni su cui la Corte territoriale aveva basato la propria pronuncia.
Tali ragioni erano date dal consolidarsi, presso le Corti superiori, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea e la Corte di Cassazione, di un orientamento opposto a quello sostenuto dal ricorrente. Il ricorrente avrebbe dovuto misurarsi con tale orientamento, mentre si è limitato a richiamare un preteso contrasto nella giurisprudenza di merito.
Con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c. e del D.M. n. 55/2014, il ricorrente imputava in via subordinata alla Corte territoriale l’erronea applicazione dei parametri di liquidazione dei compensi forensi. Anche questo motivo è stato dichiarato inammissibile: il ricorrente non ha dato adeguatamente conto dell’effettivo valore della causa.
Il valore indicato, pari a euro 5.000,00, non trovava riscontro nel petitum della causa, più coerente con l’attribuzione di un valore indeterminabile. Rispetto a tale valore i parametri applicati risultavano pienamente corrispondenti al D.M. n. 55/2014, nelle voci considerate e calcolate ai valori medi.
Il ricorso è stato dunque dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 200,00 per esborsi ed euro 4.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15% e altri accessori di legge. La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
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