Inammissibili censure su credibilità persona offesa e dolo eventuale nelle lesioni (Cass. pen. Sez. III n. 34487 del 22.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di reati di maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale e lesioni personali, le censure che, pur formalmente denunciando un vizio di motivazione, si risolvano in una diversa lettura del compendio probatorio o in una rilettura della credibilità della persona offesa restano estranee ai limiti cognitivi del giudizio di legittimità, non potendo la verifica sulla correttezza della motivazione tramutarsi in una nuova valutazione delle risultanze acquisite. Nel caso di aggressione fisica condotta contro la donna che tiene in braccio la figlia di pochi mesi, sussiste il dolo eventuale, e non la colpa cosciente, allorché l’agente si sia rappresentato la significativa possibilità di colpire o far cadere la minore e abbia comunque agito. In tema di violenza sessuale, la circostanza attenuante della minore gravità di cui all’art. 609-bis, ultimo comma, cod. pen. esige una valutazione globale del fatto, alla quale non è dirimente la tipologia dell’atto posto in essere. Lo stato di necessità non è configurabile quando sia soltanto allegato e non provato, né può fondarsi su un mero convincimento soggettivo non sorretto da dati concreti.
Il Fatto
La Corte di appello ha rigettato l’impugnazione proposta dall’imputato avverso la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale, lesioni personali in danno della compagna convivente e della figlia minore, oltre che per detenzione e porto illegale di arma da sparo. L’uomo è stato condannato alla pena di sei anni di reclusione e al risarcimento dei danni in favore della parte civile.
Avverso la sentenza di secondo grado il condannato ha proposto ricorso per cassazione articolando otto motivi, incentrati sulla valutazione della credibilità della persona offesa, sulla sussistenza dell’aggravante della presenza di minori, sul dolo nelle lesioni alla figlia, sul diniego dell’attenuante della minore gravità e sulla invocata scriminante putativa dello stato di necessità quanto all’arma.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina congiuntamente i primi due motivi, rilevando che le doglianze sulla credibilità della persona offesa, pur formalmente ricondotte all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., si sostanziano in un dissenso valutativo non consentito. La Suprema Corte ribadisce che, anche dopo la modifica introdotta dalla legge n. 46 del 2006, il sindacato resta di sola legittimità e non può convertirsi in rilettura delle prove. La Corte territoriale ha illustrato la credibilità delle dichiarazioni della donna richiamando i riscontri emersi, la testimonianza oculare e il sequestro dell’arma, ed ha escluso che la denuncia fosse mossa da ragioni economiche. Opera nel caso di specie la doppia conforme, potendosi leggere le due pronunce come un unico corpo decisionale.
Il terzo motivo è dichiarato inammissibile perché nuovo: la contestazione sulla sussistenza della circostanza aggravante di cui all’art. 572, comma 2, cod. pen. non risulta proposta con il gravame di appello e non appartiene alle questioni rilevabili d’ufficio.
Quanto ai motivi sul dolo nelle lesioni in danno della figlia, la Corte osserva che i giudici di merito hanno escluso la accidentalità della condotta. La lesione poté verificarsi solo con le modalità descritte dalla persona offesa, attinta mentre teneva in braccio la minore a ridosso della parete: l’agente non poteva non rappresentarsi il rischio di colpire o far cadere la bambina. Si afferma il principio per cui, in tali circostanze, sussiste il dolo eventuale e non la colpa cosciente, in linea con i precedenti richiamati.
Sul diniego dell’attenuante della minore gravità, il Collegio ribadisce la regola della valutazione globale del fatto, nella quale il tipo di atto è solo uno degli elementi indicativi. È sufficiente la presenza di un solo elemento di conclamata gravità per negare l’attenuante. Infine, quanto all’arma, lo stato di necessità è escluso perché meramente allegato e non provato, né la scriminante putativa può fondarsi sul solo stato d’animo dell’agente privo di dati concreti. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende; la richiesta della parte civile di rifusione delle spese è respinta per difetto di utile contributo alla decisione.
Nota della Redazione
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