Sequestro preventivo per trasferimento all’estero di valuta non dichiarata (Cass. pen. Sez. III n. 34492 del 22.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari reali, il ricorso per cassazione è ammesso a norma dell’art. 325 cod. proc. pen. soltanto per violazione di legge, intendendosi per tale, quanto alla motivazione, la sola inesistenza o mera apparenza della stessa. Nel valutare il fumus commissi delicti del sequestro preventivo il giudice non può limitarsi alla astratta sussumibilità del fatto, ma deve accertare concreti e persuasivi elementi indiziari di riconducibilità dell’evento alla condotta dell’indagato, senza che il compendio debba raggiungere la persuasività richiesta dall’art. 273 cod. proc. pen. L’attività fraudolenta dell’art. 11 d.lgs. n. 74/2000 può realizzarsi mediante trasferimento all’estero di somme di denaro, anche inferiori alla soglia da dichiarare all’espatrio, poiché la liceità dell’esportazione entro certi limiti non esclude la finalità di sottrarre i beni alla garanzia patrimoniale dell’Erario.
Il Fatto
La Guardia di Finanza sequestrava presso l’aeroporto internazionale dell’Umbria la somma di euro 15.030,00 a carico di un soggetto in partenza per Bucarest, nell’ambito di un procedimento per il delitto di cui all’art. 11 d.lgs. n. 74/2000. Il GIP convalidava il sequestro con contestuale decreto di sequestro preventivo.
Il Tribunale del riesame di Perugia, con ordinanza del 03/06/2025, rigettava l’istanza di riesame. L’indagato proponeva ricorso per cassazione, deducendo la genericità della norma contestata, l’assenza di condotta fraudolenta, il mancato superamento della soglia di euro 50.000,00, la carenza di dolo specifico e il difetto di motivazione sul periculum in mora.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Sul primo motivo osserva che, sotto l’apparente deduzione di violazione di legge e carenza di motivazione, il ricorrente lamenta in realtà una mera insufficienza motivazionale, non deducibile in sede cautelare reale ai sensi dell’art. 325 cod. proc. pen. Richiama sul punto Sezioni Unite n. 5876 del 2004 e Sez. III n. 35133 del 2023.
Sulla gravità indiziaria, la Corte ribadisce che il giudice del riesame deve verificare l’esistenza di concreti elementi indiziari, secondo il principio di Sez. IV n. 20341 del 2024. L’ordinanza impugnata, con motivazione pienamente esistente, ritiene che l’esportazione di denaro non dichiarato in importo superiore al consentito integri la fattispecie contestata, disattendendo la tesi difensiva della finalità di scongiurare furti.
La Corte conferma che l’attività fraudolenta può realizzarsi mediante trasferimento all’estero di somme, anche inferiori alla soglia di espatrio, richiamando Sez. III n. 42569 del 2019 e Sez. III n. 14007 del 2017. Quanto alla soglia, ribadisce che il reato è di pericolo ed è integrato anche se il valore dei beni sottratti è inferiore a euro 50.000,00 di imposta evasa, secondo Sez. III n. 15133 del 2017.
Sull’elemento psicologico, in sede di riesame è sufficiente una valutazione sommaria idonea a escludere ictu oculi la sussistenza del dolo, richiamando Sez. III n. 26007 del 2019. La censura è generica. Infine, sul periculum in mora, non oggetto di impugnazione in riesame, l’ordinanza motiva comunque in relazione all’art. 12-bis d.lgs. n. 74/2000 e all’attività recuperatoria dell’amministrazione finanziaria. Conseguono le spese processuali e euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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