Il concorso esterno richiede contributo causale verificato ex post (Cass. pen. Sez. 2 n. 12569 del 02.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il concorso esterno nel delitto di associazione di tipo mafioso presuppone che l’agente, pur non essendo stabilmente inserito nel sodalizio e pur essendo privo dell’affectio societatis, fornisca un concreto, specifico, consapevole e volontario contributo che, valutato ex post, riveli una effettiva incidenza causale sulla conservazione o sul rafforzamento delle capacità operative dell’associazione. La verifica del nesso causale deve essere compiuta ponendo in diretta relazione l’evento con la condotta atipica del concorrente, attraverso un accertamento postumo dell’idoneità causale di quest’ultima, che deve consistere in un contributo “percepibile” al mantenimento in vita dell’organismo criminoso.
Il Fatto
Con ordinanza del 22 ottobre 2025, il Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di giudice del riesame, riqualificava il delitto provvisoriamente contestato all’indagato ai sensi degli artt. 110 e 416-bis cod. pen. e sostituiva la misura degli arresti domiciliari con la custodia cautelare in carcere. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell’indagato, deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione. In particolare, si contestava l’erronea applicazione dell’art. 416-bis cod. pen. riguardo alla ritenuta sussistenza degli elementi tipici della condotta associativa, nonché la mancanza e l’illogicità della motivazione in ordine alla configurabilità del concorso esterno in associazione di tipo mafioso e alla sussistenza di un vincolo consapevole con taluni membri del sodalizio.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha premesso che, secondo la giurisprudenza di legittimità, il concorso esterno nel delitto di associazione mafiosa richiede un contributo concreto e volontario che, valutato ex post, abbia una effettiva incidenza causale sulla conservazione o sul rafforzamento delle capacità operative dell’organizzazione. La verifica del nesso causale deve essere compiuta ponendo in diretta relazione l’evento con la condotta atipica del concorrente, accertando se quest’ultima abbia costituito un apporto percepibile al mantenimento in vita dell’organismo criminoso.
Nel caso di specie, il Tribunale aveva adeguatamente analizzato gli elementi indiziari, costituiti da intercettazioni telefoniche e ambientali e da riscontri documentali, ritenendo sussistenti i gravi indizi di colpevolezza per il delitto di concorso esterno e non per quello di partecipazione. La Corte ha rilevato come il giudice del riesame avesse ricostruito le condotte ascrivibili all’indagato, evidenziando il contributo concreto fornito alla cosca, consistito nel mettere a disposizione un luogo sicuro per gli incontri tra i sodali, e la piena consapevolezza della natura riservata di quegli incontri, desumibile dal linguaggio criptico utilizzato nelle comunicazioni.
Quanto alla qualificazione giuridica, la Corte ha condiviso la valutazione del Tribunale che, pur ravvisando una stabile messa a disposizione rispetto all’associazione, non aveva ritenuto configurabile la necessaria affectio societatis per qualificare l’indagato come partecipe del sodalizio. La posizione dell’indagato è stata invece ricondotta a una situazione di mera contiguità, non sufficiente per l’inserimento stabile e organico nell’associazione. Il ricorso è stato pertanto dichiarato infondato e rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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Nota della Redazione
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