Credibilità della persona offesa e limiti del vizio di motivazione in Cassazione (Cass. pen. Sez. VII n. 12772 del 02.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il vizio di motivazione deducibile ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. non è mai denunciabile con riferimento alle questioni di diritto, sicché la doglianza sulla qualificazione giuridica del fatto è inammissibile. Le conferme del racconto della persona offesa, quali le dichiarazioni dei congiunti, non costituiscono autonome prove del fatto imputato né debbono assistere ogni segmento della narrazione: la loro funzione è asseverare la credibilità soggettiva della persona offesa. Il giudice dell’appello non è tenuto a motivare sui profili non attinti da specifici motivi di gravame.

Il Fatto

Il ricorrente è stato condannato in primo grado per il reato di atti persecutori. La Corte d’appello di Roma, con sentenza del 15.05.2024, ha confermato la condanna. Avverso tale pronuncia il condannato propone ricorso per cassazione, deducendo vizi di motivazione in merito all’affermazione di responsabilità.

Nel giudizio di legittimità sono state depositate memorie sia dalla parte civile sia dal difensore dell’imputato. La questione centrale riguarda la tenuta delle censure sulla motivazione e i limiti entro cui la credibilità della persona offesa e dei suoi congiunti può essere sindacata in sede di legittimità.

La Motivazione della Corte

La Corte rileva anzitutto che le censure prospettate sono inammissibili, perché generiche e in larga parte riferite a punti della decisione di primo grado che non erano stati oggetto di devoluzione con il gravame di merito. Sui profili non attinti dai motivi d’appello, infatti, il giudice di secondo grado non ha alcun obbligo di motivare.

Con riguardo alla credibilità della persona offesa, la Corte territoriale ha sufficientemente risposto alle sollecitazioni difensive, evidenziando come il racconto abbia trovato conferma nelle dichiarazioni dei suoi congiunti. La Corte di legittimità precisa che le positive conferme non devono risolversi necessariamente in autonome prove del fatto imputato, né assistere ogni segmento della narrazione della persona offesa: la loro funzione è quella di asseverare soltanto la credibilità soggettiva di chi riferisce.

Sull’attendibilità dei familiari della persona offesa, con i motivi d’appello non era stato sollevato alcun specifico rilievo, talché legittimamente il giudice dell’appello ha omesso di motivare su tale aspetto. Analogamente per l’evento del reato, profilo non attinto dai motivi d’appello, sul quale la sentenza ha comunque evidenziato le ragioni della ritenuta sussistenza dell’alterazione delle abitudini di vita della vittima, richiamando il compendio dichiarativo acquisito.

Infine, la Corte ricorda che i vizi di motivazione non sono mai denunciabili con riferimento alle questioni di diritto, richiamando sul punto Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027. Ne deriva l’inammissibilità del ricorso, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, oltre alla rifusione delle spese di parte civile.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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