Evasione dagli arresti domiciliari e uso dei social: ricorso inammissibile (Cass. pen. Sez. II n. 12032 del 26.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
La condotta di evasione rilevante ai fini dell’art. 276, comma 1 ter, cod. proc. pen. non è esclusa dalla circostanza che l’allontanamento sia stato in parte autorizzato, ove il suo concreto utilizzo eluda le prescrizioni della misura custodiale. Il giudice della cautela può desumere la violazione dalle modalità di svolgimento dell’attività autorizzata, avuto riguardo ai contenuti dell’autorizzazione e ai tempi e ai luoghi rappresentati. La qualificazione della violazione come di lieve entità richiede una valutazione complessiva della condotta e delle sue reiterazioni. In sede di legittimità è inammissibile il ricorso che, a fronte di una motivazione priva di aporie logiche, si risolva in una rilettura del merito.
Il Fatto
Il ricorrente, sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, veniva raggiunto da un provvedimento di aggravamento che disponeva la custodia in carcere in relazione al delitto di tentata estorsione aggravata. L’aggravamento traeva origine dalla ritenuta evasione, individuata in un allontanamento dall’abitazione e nella pubblicazione di un video su un social network.
Il Tribunale del riesame accoglieva l’appello proposto dal Procuratore Generale avverso il provvedimento che aveva rigettato l’istanza di aggravamento, disponendo la misura più afflittiva. Il difensore ricorreva per cassazione deducendo il vizio di motivazione per travisamento dei fatti: l’allontanamento era autorizzato, il tragitto coerente con le prescrizioni e l’episodio andava collocato nella mattina e non nella sera precedente. Contestava inoltre il diniego della lieve entità.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. La doglianza, si legge, è sostenuta da considerazioni di puro merito e tende a una rilettura delle emergenze poste a fondamento dell’aggravamento, preclusa in sede di legittimità quando la motivazione del provvedimento impugnato non presenti aporie o frizioni logiche.
Il Collegio rileva che l’ordinanza impugnata ha espressamente confutato i rilievi riproposti in ricorso. In particolare, quanto alla condotta di evasione rilevante ex art. 276, comma 1 ter, cod. proc. pen., i giudici della cautela hanno spiegato le ragioni per le quali, anche collocando la registrazione del video nella mattina del giorno indicato, permanrebbe la violazione delle prescrizioni afferenti la misura autodetentiva, avuto riguardo ai contenuti dell’autorizzazione e ai tempi e ai luoghi rappresentati nel documento pubblicato.
La Corte sottolinea poi che i giudici della cautela hanno congruamente argomentato l’impossibilità di qualificare la violazione come di lieve entità. Hanno segnalato la sistematica strumentalizzazione dell’autorizzazione concessa, richiamando i contenuti di una conversazione con un operatore della Centrale Operativa del Comando Provinciale dei Carabinieri, ed evidenziando le plurime violazioni del divieto di comunicazione con terzi, sfociate anche in minacce all’indirizzo della persona offesa, al fine di illustrare la persistente elusione del provvedimento custodiale.
Di fronte a questo apparato argomentativo il difensore non si rapporta in termini puntuali. Si limita a esprimere un generico dissenso rispetto alle valutazioni del Tribunale cautelare, incorrendo così nella radicale genericità e aspecificità dell’impugnazione. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con le conseguenti statuizioni in punto di spese processuali e di versamento della somma in favore della Cassa delle Ammende.
Nota della Redazione
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