Bancarotta sindacato Cassazione compendio indiziario limiti art 606 cod proc pen (Cass. pen. Sez. VII n. 12773 del 02.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
La violazione delle regole di valutazione della prova non è deducibile per cassazione ai sensi dell’art. 606 lett. c) cod. proc. pen., perché l’inosservanza dell’art. 192 cod. proc. pen. non è sanzionata a pena di nullità o inutilizzabilità. La qualificazione del vizio come error in iudicando in iure, ex lett. b) della medesima disposizione, non consente di aggirare tale limite, riguardando quella previsione la sola errata applicazione della legge sostanziale. Il sindacato di legittimità sulla attendibilità delle dichiarazioni e sulla qualifica di amministratore di fatto resta così confinato al controllo della tenuta logica della motivazione.
Il Fatto
Il ricorrente impugna la sentenza con cui la Corte d’appello di Milano ha confermato la condanna inflitta in primo grado per bancarotta fraudolenta documentale e bancarotta impropria da operazioni dolose.
Con unico motivo, articolato in più punti, il ricorrente deduce violazione di legge e vizi di motivazione sull’attendibilità del dichiarante, amministratore di diritto della società fallita e principale fonte d’accusa, e sulla attribuzione a sé della qualifica di amministratore di fatto. Lamenta inoltre il diniego delle attenuanti generiche.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto il profilo probatorio. Le censure sono manifestamente infondate: i giudici di merito non si sono limitati a valorizzare l’attendibilità intrinseca delle dichiarazioni del chiamante, ma hanno individuato negli accertamenti del curatore e della Guardia di Finanza i riscontri estrinseci idonei a corroborarne la capacità probatoria. La sentenza d’appello ha rinviato a quella conforme di primo grado, incontestata sul punto, che aveva ricordato come lo stesso imputato, in sede di verifica fiscale, avesse riferito di occuparsi in piena autonomia della gestione operativa della fallita: la stessa versione resa dal dichiarante. Il ricorso non si è confrontato con tale apparato argomentativo, risultando pertanto anche generico.
Parimenti infondate sono le doglianze sulla qualifica soggettiva. I giudici di merito hanno dimostrato con motivazione logica e coerente alle risultanze probatorie l’effettivo e continuativo svolgimento di funzioni gestorie nel periodo delle contestate operazioni dolose e della dissimulazione contabile. Resta perciò implicitamente affermato che, per il breve periodo successivo all’allontanamento dalla società, l’imputato non risponde del segmento temporale di omessa tenuta dei libri contabili.
Il nucleo del principio riguarda l’art. 192 cod. proc. pen. La sua asserita violazione non è deducibile per cassazione: non si tratta di norma la cui inosservanza sia prevista a pena di nullità o inutilizzabilità, come richiede l’art. 606 lett. c) cod. proc. pen.. La Corte richiama sul punto Sez. U n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, oltre a Sez. 3 n. 44901 del 17.10.2012 e Sez. 1 n. 42207/17 del 20.10.2016, Pecorelli.
Né rileva la diversa qualificazione del vizio operata dal ricorrente come error in iudicando in iure ex lett. b). Per consolidato insegnamento, quella disposizione riguarda solo l’errata applicazione della legge sostanziale; diversamente si aggirerebbe il limite posto dalla lett. c) alla deducibilità della violazione di norme processuali, come ricordato da Sez. 3 n. 8962 del 03.07.1997, Ruggeri e Sez. 5 n. 47575 del 07.10.2016, Altoè.
Quanto alle attenuanti generiche, le doglianze sono mere censure in fatto, intrinsecamente generiche e prive di esaustivo confronto con la motivazione impugnata. Il ricorso è quindi inammissibile, con condanna alle spese processuali e al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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