Crediti del contraente in bonis prededucibili anche senza subentro nel contratto (Cass. civ. Sez. I n. 7871 del 25.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nell’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, l’art. 50, comma 2, del d.lgs. n. 270/1999, come interpretato autenticamente dall’art. 1 bis del d.l. n. 134/2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 166/2008, dispone la prosecuzione ope legis dei contratti in corso, anche ad esecuzione continuata o periodica, ancora ineseguiti o non interamente eseguiti da entrambe le parti alla data di apertura della procedura, in funzione della conservazione dell’impresa. I contratti proseguono fino a quando il commissario non eserciti la facoltà di sciogliersi o di subentrare, ma il subentro richiede un’espressa e inequivocabile dichiarazione. I crediti maturati dal contraente in bonis dopo l’apertura della procedura vanno ammessi al passivo in prededuzione, essendo le relative prestazioni finalizzate alla continuazione dell’attività d’impresa ex art. 52 del d.lgs. cit., e tale carattere prededucibile sussiste anche in mancanza di subentro nel contratto da parte del commissario.

Il Fatto

Una banca aveva rilasciato, nell’interesse di una società poi ammessa ad amministrazione straordinaria, una fideiussione a favore di un consorzio, a garanzia di attività legate alla realizzazione di opere infrastrutturali. La scadenza della garanzia, dopo plurime proroghe autorizzate dall’organo commissariale, era stata fissata al 31.12.2020.

All’apertura della procedura, il consorzio beneficiario escusse la garanzia e la banca pagò l’importo dovuto. La banca chiese allora di essere ammessa al passivo della procedura per quella somma, in prededuzione. I commissari straordinari proposero l’esclusione del credito, avendo diffidato la banca a non pagare e avendo comunicato lo scioglimento dal consorzio. Il giudice delegato escluse il credito; il Tribunale di Roma, in sede di opposizione, ammise invece la somma in prededuzione chirografaria. La società in amministrazione straordinaria ha proposto ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina due motivi. Con il primo, la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 1175, 1375, 1322, 1462, 1936 e 1945 cod. civ., sostenendo che il Tribunale avrebbe negato la sussistenza dei presupposti perché la banca potesse opporre l’exceptio doli generalis al consorzio beneficiario della garanzia.

Il motivo è inammissibile. La censura, pur formalmente prospettata come violazione di legge, è interamente versata nel merito: essa attacca la motivazione del decreto impugnato per ottenere un riesame dei presupposti di fatto dell’exceptio doli, che il giudice di merito aveva espressamente negato. L’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta, osserva la Corte, resta estranea all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità (richiamate, tra le altre, Cass. n. 4617 del 2024 e Cass. Sez. Un. n. 34476 del 2019). Diversamente opinando, il giudizio di legittimità si trasformerebbe in un ulteriore grado di merito.

Con il secondo motivo, la ricorrente deduce la violazione degli artt. 115 cod. proc. civ., 72 e 74 legge fall. e artt. 50 e 51 del d.lgs. n. 270/1999, sostenendo che la prosecuzione dei contratti preesistenti sarebbe prevista dalla legge solo per garantire lo spatium deliberandi del commissario, non per riconoscere la prededuzione.

Il motivo è infondato. Da un lato, le censure non aggrediscono adeguatamente l’accertamento del Tribunale circa l’inequivoca manifestazione di volontà di subentrare nel rapporto negoziale, espressa nell’autorizzazione a prorogare la garanzia. Dall’altro, assumono una corrispondenza biunivoca tra subentro e prededuzione che contrasta con l’esegesi delle norme. La Corte ribadisce che l’art. 50, comma 2, del d.lgs. n. 270/1999 impone la prosecuzione ope legis dei contratti in corso, che continuano ad avere esecuzione fino allo scioglimento o al subentro, quest’ultimo richiedente una dichiarazione espressa e inequivocabile (richiamate Cass. n. 23899 del 2023 e Cass. n. 1195 del 2018).

Ne deriva che i crediti maturati dal contraente in bonis dopo l’apertura della procedura devono essere ammessi in prededuzione, perché le prestazioni sono finalizzate alla continuazione dell’attività d’impresa ex art. 52 del d.lgs. cit. (richiamata Cass. n. 23133 del 2024): tale carattere prededucibile sussiste anche in mancanza di subentro nel contratto da parte del commissario. Il ricorso è dunque rigettato, con condanna alle spese e raddoppio del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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