Prescrizione interrotta solo dalla domanda se il processo si estingue (Cass. civ. Sez. III n. 7875 del 25.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In caso di estinzione del processo, l’effetto interruttivo della prescrizione prodotto dalla domanda giudiziale non si estende agli atti processuali successivi. Dal combinato disposto degli artt. 2943 e 2945 cod. civ. deriva che l’effetto interruttivo istantaneo resta ancorato all’atto introduttivo, dal quale ricomincia a decorrere il nuovo termine, restando escluso l’effetto interruttivo permanente. Gli atti endoprocessuali compiuti nel giudizio estinto — comprese le deduzioni difensive, le istanze di merito e le richieste di prova — non interrompono la prescrizione, salvo che presentino i requisiti propri della costituzione in mora ex art. 1219 cod. civ., richiedendosi una manifestazione scritta di esercizio del diritto comunicata personalmente al debitore. L’accertamento di tali requisiti è indagine di fatto riservata al giudice del merito, insindacabile in sede di legittimità se motivata.

Il Fatto

Alcuni soggetti convennero in giudizio dinanzi al Tribunale di Pistoia, nel 2007, tre dipendenti di una società e la stessa società, chiedendone la condanna solidale al risarcimento dei danni subiti per un’aggressione, con chiamata in manleva della compagnia assicurativa. Il processo fu interrotto per la morte del difensore di una parte e, a seguito della intempestiva riassunzione, il Tribunale ne dichiarò l’estinzione con sentenza del 23 febbraio 2021.

Gli originari attori riassunsero la pretesa con ricorso ex art. 702-bis cod. proc. civ., depositato il 4 agosto 2021, assumendo che l’estinzione non avesse estinto l’azione. Il Tribunale rigettò la domanda per prescrizione; la Corte d’appello di Firenze confermò la decisione, escludendo efficacia interruttiva agli atti compiuti nel processo estinto. La questione approda così in Cassazione.

La Motivazione della Corte

I ricorrenti deducono la violazione degli artt. 2935, 2943 e 2945 cod. civ., sostenendo che l’effetto interruttivo andasse riconosciuto a ciascuno dei tre atti processuali successivi alla citazione: la memoria ex art. 183, sesto comma, n. 1, cod. proc. civ., l’ordinanza ammissiva delle prove e l’istanza di riassunzione.

La Corte ricostruisce l’orientamento consolidato. L’effetto interruttivo della domanda si protrae fino al passaggio in giudicato della sentenza, ma subisce deroga in caso di estinzione del processo: il nuovo periodo di prescrizione decorre dall’atto introduttivo, non dagli atti successivi, ed è irrilevante che la domanda sia stata diligentemente coltivata fino all’estinzione.

Gli atti processuali compiuti nel giudizio estinto — non solo quelli del giudice, ma anche quelli di parte — non producono alcun effetto interruttivo, salvo che integrino una costituzione in mora. Questa non richiede una manifestazione di volontà negoziale, ma esige, ex art. 1219 cod. civ., una manifestazione scritta di esercizio e tutela del diritto comunicata personalmente al debitore, come chiarito dai precedenti richiamati (Cass. n. 5104 del 2006, Cass. n. 5570 del 2010).

Nel caso concreto la Corte reputa corretto il giudizio della Corte territoriale, che ha negato contenuto sostanziale di costituzione in mora alla memoria difensiva e all’atto di tardiva riassunzione. L’ordinanza ammissiva delle prove, inoltre, non proviene dai creditori e non può valere come atto di mora. Il ricorso è pertanto manifestamente infondato e viene rigettato, con condanna dei ricorrenti alle spese di legittimità e con l’attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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