Credito ereditario e comunione: ciascun coerede agisce senza litisconsorti (Cass. civ. Sez. III n. 10585 del 18.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
I crediti del de cuius, a differenza dei debiti, non si ripartiscono automaticamente tra i coeredi in ragione delle rispettive quote, ma entrano a far parte della comunione ereditaria ai sensi degli artt. 727, 757 e 760 cod. civ.. Ne deriva che ciascun coerede può agire singolarmente per far valere l’intero credito comune, o la sola parte proporzionale alla propria quota, senza necessità di integrare il contraddittorio nei confronti degli altri coeredi. Questi ultimi non sono litisconsorti necessari nel giudizio di adempimento, restando ferma la facoltà del debitore convenuto di chiedere l’intervento dei coeredi pretermessi in presenza di un interesse all’accertamento nei confronti di tutti. Il giudizio d’appello celebrato senza la partecipazione dei creditori solidali rimasti estranei sin dall’origine non integra pertanto alcuna ragione di invalidità processuale.
Il Fatto
Con sentenza del 31 ottobre 2019, la Sezione Specializzata Agraria della Corte d’appello di Bari, accogliendo l’appello incidentale della società concedente e riformando la decisione di primo grado, ha rigettato le domande proposte, da un lato, dal legatario e, dall’altro, da quattro eredi dell’affittuaria, volta alla condanna della società al pagamento dell’indennità per i miglioramenti apportati al fondo rustico originariamente concesso in affitto.
Il legatario fondava la pretesa su un legato di credito attribuitogli dalla defunta affittuaria; gli eredi rivendicavano invece il credito in proprio, deducendo la nullità della disposizione testamentaria. La corte territoriale ha qualificato l’originario contratto come affitto a coltivatore diretto, ritenendolo cessato alla morte dell’affittuario, non avendo l’erede dedotto il possesso dei requisiti per succedere nel rapporto. Entrambe le parti propongono ricorso per cassazione; la società resiste e propone ricorso incidentale condizionato.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto i primi due motivi del ricorso principale, con i quali si censura l’omessa rilevazione dell’inammissibilità dell’appello per mancata integrazione del contraddittorio verso due coeredi rimasti estranei. Il Collegio richiama il consolidato insegnamento secondo cui i crediti ereditari ricadono nella comunione, come confermano gli artt. 727, 757 e 760 cod. civ., mentre non soccorrono gli artt. 1295 e 1314 cod. civ., che disciplinano ipotesi diverse.
Ne consegue che ciascun coerede può agire per l’intero credito o per la quota di spettanza, senza che il debitore possa opporre il mancato consenso degli altri coeredi, non essendo questi litisconsorti necessari. I contrasti tra coeredi trovano soluzione nella distinta procedura di divisione. A sostegno sono richiamati Sez. III n. 15894 dell’11.07.2014, Sez. I n. 24865 del 09.12.2015, Sez. VI-2 n. 27417 del 20.11.2017 e Sez. III n. 8508 del 06.05.2020.
Pertanto l’esercizio dell’azione da parte di alcuni soltanto dei creditori solidali è stato possibile, senza necessità di previa integrazione del contraddittorio. I creditori rimasti estranei potranno agire in futuro nei confronti degli altri o autonomamente verso la società debitrice, sul presupposto dell’inopponibilità della sentenza loro sfavorevole: si tratta di problema della società, che avrebbe potuto pretendere l’estensione del contraddittorio.
Quanto ai motivi sulla qualificazione del contratto e sulla successione dell’erede, la Corte li ritiene infondati. L’interpretazione del giudice d’appello è logicamente coerente e rispettosa dei canoni di ermeneutica negoziale, non essendo emersa una volontà espressa di considerare l’affittuario come conduttore non coltivatore diretto. Esclusa la successione nel contratto, non si è maturato alcun credito per miglioramenti. La Corte precisa tuttavia che l’affermazione degli eredi circa l’assenza di ogni diritto non è condivisibile nella sua assolutezza, ma la questione resta irrilevante per difetto di prova e di specifica censura. Il ricorso principale e quello del legatario sono rigettati, con assorbimento di quello incidentale.
Nota della Redazione
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