Doppia conforme e sindacato sulla mancata CTU in cassazione (Cass. civ. Sez. I n. 21944 del 05.08.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio sulla necessità e sull’utilità della consulenza tecnica d’ufficio rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, la cui decisione è censurabile in cassazione unicamente ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., soggiacendo la relativa impugnazione alla preclusione derivante dalla regola della doppia conforme di cui all’art. 348-ter, comma 5, cod. proc. civ., vigente ratione temporis. In ipotesi di doppia conforme, il ricorso per cassazione ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. è inammissibile se non indica le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse. Il diniego di CTU può essere motivato anche implicitamente, desumendosi dal contesto delle argomentazioni e dal quadro probatorio unitariamente valutato.
Il Fatto
Il ricorrente aveva proposto opposizione avverso un’ordinanza fiscale emessa dal pretore per il pagamento di una somma a titolo di occupazione e costruzione abusiva su area del demanio dello Stato. Contestava la determinazione dell’importo dovuto, delle sanzioni applicate e della linea demaniale.
Il tribunale rigettava l’opposizione e non ammetteva la consulenza tecnica richiesta. La Corte d’appello di Bari respingeva il gravame, ritenendo la prova testimoniale solida e convincente e la CTU superflua. Il ricorrente, ammesso al gratuito patrocinio, ha proposto ricorso per cassazione affidato a un unico motivo.
La Motivazione della Corte
Il motivo lamentava la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ. e dell’art. 61 cod. proc. civ., nonché l’omesso esame di un fatto decisivo, per avere i giudici di merito disatteso la richiesta di CTU diretta ad accertare l’esatta estensione dell’area demaniale.
La Corte ha qualificato il motivo in parte inammissibile e in parte infondato. In presenza di una doppia decisione conforme di merito, era precluso il ricorso per il vizio motivazionale, non essendo il ricorrente incorso nelle eccezioni previste dall’art. 348-ter cod. proc. civ., allora vigente.
Il ricorrente non aveva neppure trascritto i passi essenziali delle motivazioni di primo e secondo grado, né indicato le ragioni di fatto tra loro divergenti, come richiesto dal principio di diritto affermato sul punto dalla giurisprudenza di legittimità.
Nel merito, la Corte ha ribadito che la CTU è mezzo istruttorio sottratto alla disponibilità delle parti e affidato al prudente apprezzamento del giudice, il cui diniego può essere motivato anche implicitamente. La motivazione della Corte territoriale risultava presente, non solo graficamente, ma nelle argomentazioni logico-giuridiche, avendo valorizzato le deposizioni testimoniali e il verbale di sopralluogo della Guardia di Finanza.
Quanto alla dedotta violazione dell’art. 2697 cod. civ., la Corte ha precisato che essa si configura solo quando il giudice attribuisca l’onere della prova a una parte diversa da quella gravata, non anche quando, a seguito di un’incongrua valutazione istruttoria, ritenga erroneamente assolto l’onere: evenienza sindacabile solo per il vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., nella specie precluso dalla doppia conforme. Quanto all’omesso esame dell’estratto cartografico, non essendone stato riprodotto il contenuto, la decisività non era verificabile. Il ricorso è stato quindi rigettato.
Nota della Redazione
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