Fallimento del preponente e indennità dell’agente: si applica l’art. 72 l. fall. (Cass. civ. Sez. I n. 5603 del 03.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel caso di fallimento del preponente, al contratto di agenzia pendente si applica, in assenza di una disciplina specifica, la regola generale di sospensione stabilita dall’art. 72, comma 1, l. fall., e non l’art. 78 l. fall., che prevede lo scioglimento per il fallimento del mandatario e non anche del mandante. Il rapporto di agenzia non è tipologicamente assimilabile a quello di mandato, per la continuità e stabilità dell’attività dell’agente. Ove il rapporto si sciolga ai sensi dell’art. 72, comma 1, l. fall. per fatto concludente, i crediti maturati a titolo di indennità sostitutiva del preavviso e indennità suppletiva di clientela possono essere ammessi al passivo del fallimento del preponente, avuto riguardo alla loro natura non retributiva né risarcitoria, bensì indennitaria.

Il Fatto

Una società di agenzia si insinuava al passivo del fallimento della preponente per provvigioni, differenze provvigionali, indennità sostitutiva di preavviso e indennità di clientela. Il giudice delegato ammetteva il solo credito per F.I.R.R., di importo minimo, compensandolo con un controcredito della fallita di importo ben maggiore per campionario non restituito; restavano escluse tutte le altre voci.

Proposta opposizione allo stato passivo, il Tribunale di Venezia la rigettava. Riteneva provato il controcredito, considerava la dichiarazione di fallimento della preponente quale inadempimento a lui non imputabile, con conseguente non debenza delle indennità, ed escludeva le provvigioni per difetto di prova dell’accettazione degli ordini. La società ricorreva per cassazione con quattro motivi; il fallimento resisteva con controricorso.

La Motivazione della Corte

Il primo e il secondo motivo sono dichiarati inammissibili per carenza di specificità. Quanto al valore del campionario, il decreto impugnato non poneva affatto il tema disputandum e la doglianza non ne riportava gli esatti termini. Quanto alla dedotta contraddizione sulla domanda di risoluzione, la Corte rileva che il Tribunale l’aveva prospettata solo in via ipotetica e che la censura andava incanalata nell’omesso esame di fatto decisivo, non nella carenza di motivazione.

Il terzo motivo è invece fondato ed è il cuore del provvedimento. Il Tribunale, affermando che il fallimento del preponente comporta sempre lo scioglimento del rapporto per causa non imputabile, si era posto in aperta contrapposizione con il principio secondo cui al contratto di agenzia pendente si applica la regola di sospensione dell’art. 72, comma 1, l. fall. e non l’art. 78 l. fall., che riguarda il fallimento del mandatario. La Corte richiama i precedenti Cass. 10046/2023 e Cass. 27384/2023 e non ha motivo di discostarsene.

Ne segue che, ove il rapporto si sciolga per fatto concludente ai sensi dell’art. 72, comma 1, l. fall., le indennità di preavviso e di clientela, di natura indennitaria, possono essere ammesse al passivo. Il rinvio al Tribunale di Venezia, in diversa composizione, consente di riesaminare la posizione dell’agente secondo tale regola.

Il quarto motivo è in parte infondato, in parte inammissibile. La Corte distingue il comma 8 dal comma 9 dell’art. 16-bis d.l. 179/2012: il deposito cartaceo è autorizzabile solo per malfunzionamento del dominio giustizia, mentre l’ordine di copia cartacea presuppone documenti già depositati telematicamente. Quanto ai mezzi istruttori, l’ordine di esibizione ex art. 210 cod. proc. civ. presuppone la deduzione di elementi idonei a suffragare l’interesse ad agire, e la relativa valutazione è sindacabile solo per difetto assoluto di motivazione. La rimessione in termini va chiesta al giudice della decadenza e richiede un’impossibilità assoluta. La censura sulla prova testimoniale è inammissibile per difetto di autosufficienza. Infine, spetta all’agente la prova dei fatti costitutivi del diritto alla provvigione, e il Tribunale aveva negato il credito anche per un’autonoma ratio decidendi non censurata.

Nota della Redazione

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