Credito d’imposta autotrasporto, termini di compensazione decadenziali (Cass. civ. Sez. V n. 1292 del 12.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il credito d’imposta riconosciuto agli esercenti attività di autotrasporto per il consumo di gasolio, ai sensi dell’art. 4, comma 3, del d.P.R. n. 277 del 2000, nel testo ratione temporis vigente, può essere utilizzato in compensazione entro l’anno solare in cui è sorto, oppure chiesto a rimborso entro i sei mesi successivi. Tale doppio termine è sancito a pena di decadenza, pur in assenza di espressa qualificazione, per la categoricità della formula letterale e la ratio di certezza del gettito fiscale. L’art. 61 del d.l. n. 1 del 2012, convertito con modificazioni, che ha esteso il termine di compensazione al 31 dicembre dell’anno successivo, non costituisce norma di interpretazione autentica e non è suscettibile di applicazione retroattiva.
Il Fatto
Una società esercente attività di autotrasporto beneficiava dell’agevolazione prevista dall’art. 4 del d.P.R. n. 277 del 2000 sul consumo di gasolio per autotrazione. La compensazione del credito era stata operata solo il 16 gennaio 2013 e il 18 febbraio 2013, per crediti maturati nel 2011. Da qui il processo verbale di constatazione e la successiva irrogazione di sanzioni.
La Commissione tributaria di primo grado rigettava le ragioni della contribuente sulla debenza dell’imposta, annullando le sanzioni per asserite incertezze interpretative. In secondo grado la Commissione tributaria di II grado di Bolzano accoglieva l’appello della società, ritenendo tempestive le istanze e ravvisando un ingiustificato arricchimento dell’Amministrazione in caso di diversa lettura. L’Agenzia delle dogane e dei monopoli proponeva ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte respinge in via preliminare le eccezioni della contribuente. Quanto alla pretesa cessata materia del contendere per effetto della definizione agevolata ex art. 3, d.l. n. 119 del 2018, osserva che si tratta di sanzioni collegate al tributo contestato, estranee all’ambito applicativo della norma. Analogamente la fattispecie esula dall’art. 6 del medesimo decreto, vertendo la lite tanto sul tributo quanto sulle sanzioni.
Nel merito, i due motivi dell’Amministrazione finanziaria sono trattati congiuntamente perché connessi. La Corte richiama il testo dell’art. 4, comma 3, del d.P.R. n. 277 del 2000 ratione temporis vigente, che imponeva l’utilizzo del credito in compensazione entro l’anno solare di insorgenza e la richiesta di rimborso dell’eventuale eccedenza entro i sei mesi successivi.
La giurisprudenza di legittimità consolidata — richiamata dalla Corte — ha qualificato quel doppio termine come stabilito a pena di decadenza, pur in difetto di espressa qualificazione, in ragione della categoricità della formula letterale e della ratio di contenere nel tempo l’esercizio dell’agevolazione a fini di certezza del gettito.
Quanto alla modifica del 2012, la Corte ribadisce che l’art. 61 del d.l. n. 1 del 2012, convertito con modificazioni, non ha natura di interpretazione autentica, in difetto di espressa qualificazione e di una precedente incertezza interpretativa da risolvere. Ne consegue la non applicabilità retroattiva e la permanenza della natura decadenziale del termine anche nella nuova formulazione.
Il giudice regionale, premessa la sostanziale equivalenza tra compensazione e rimborso, ha deciso senza considerare tali principi, fondando la pronuncia su considerazioni estranee alla materia fiscale. La sentenza è pertanto cassata, con rinvio alla Corte di Giustizia tributaria di II grado di Bolzano, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di legittimità. Il ricorso incidentale condizionato della società è dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Nota della Redazione
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