Stralcio automatico debiti fino a mille euro e cessazione materia del contendere (Cass. civ. Sez. V n. 15248 del 07.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 4, comma 1, d.l. n. 119 del 2018, conv. nella legge n. 136 del 2018, dispone l’annullamento automatico dei debiti di importo residuo fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dall’1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2010. L’annullamento opera ipso iure, in presenza dei presupposti di legge, e non richiede l’adozione del provvedimento di sgravio, atto meramente dichiarativo. Con riferimento ai debiti litigiosi, l’annullamento ope legis del carico tributario comporta la nullità della cartella di pagamento e la conseguente cessazione della materia del contendere. A tale esito consegue l’automatica compensazione delle spese di lite, analogamente a quanto previsto per la definizione agevolata dall’art. 6 del medesimo d.l. n. 119 del 2018.

Il Fatto

Il contribuente impugnava l’avviso di intimazione e la presupposta cartella di pagamento, relativi a Irpef e Irap di un anno di imposta risalente, contestando la regolarità della notificazione e deducendo la prescrizione del credito. La Commissione tributaria provinciale dichiarava inammissibile il ricorso; la Commissione tributaria regionale della Lombardia rigettava l’appello, confermando la regolare notifica mediante raccomandata e ritenendo infondata l’eccezione di prescrizione, attesa l’interruzione determinata dalla notifica dell’intimazione.

Il contribuente proponeva ricorso per cassazione articolato in cinque motivi. Le agenzie controricorrenti resistevano con controricorso e chiedevano darsi atto della intervenuta cessazione della materia del contendere, avendo il carico iscritto a ruolo — di importo inferiore a mille euro — formato oggetto di annullamento automatico ai sensi dell’art. 4 d.l. n. 119 del 2018.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta in via preliminare la richiesta delle controricorrenti, che prospettano la sopravvenuta cessazione della materia del contendere. Il carico iscritto a ruolo risulta pari a euro 906,53 e riferito a debiti annullabili ai sensi dell’art. 4, comma 1, d.l. n. 119 del 2018, perché di importo residuo inferiore a mille euro e affidati all’agente della riscossione nel periodo compreso tra l’1 gennaio 2000 e il 31 dicembre 2010.

La Corte richiama la disciplina della fattispecie e la propria giurisprudenza, in particolare l’ordinanza n. 34841 del 2023, che ha precisato la portata applicativa dello stralcio. Il limite di valore riguarda i debiti comprensivi di sorte capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, senza considerare gli interessi di mora e l’aggio della riscossione. Il riferimento è al singolo carico affidato, sicché rientrano nello stralcio anche le cartelle di importo complessivo superiore a mille euro, purché il singolo carico non superi tale soglia.

Per “carico” deve intendersi la singola partita di ruolo, cioè l’insieme dell’imposta, delle sanzioni e degli interessi accessori: oggetto dello stralcio è dunque il singolo debito e non l’importo complessivo della cartella. Su queste basi la Corte ribadisce che lo stralcio automatico opera con effetto al 31 dicembre 2018 per le cartelle in cui il carico sia stato affidato tra il 2000 e il 2010 e i debiti alla data del 24 ottobre 2018 siano di importo residuo massimo di mille euro, richiamando sul punto Cass. n. 11817 del 2020, Cass. n. 11966 del 2020 e Cass. n. 20254 del 2021.

Il passaggio decisivo attiene agli effetti processuali dell’annullamento. L’annullamento ipso iure opera automaticamente in presenza dei presupposti di legge e, quanto ai debiti litigiosi, determina l’estinzione del processo per cessata materia del contendere, senza che assuma rilievo la mancata adozione del provvedimento di sgravio, atto dovuto meramente dichiarativo. L’annullamento ope legis del carico comporta la nullità della cartella impugnata e la cessazione della materia del contendere.

Poiché la pretesa tributaria oggetto del giudizio rientra nella previsione e l’attestazione della difesa erariale conferma la ricorrenza dei requisiti, la Corte dichiara cessata la materia del contendere con riferimento alla cartella e alla successiva intimazione, riguardanti debiti annullati ex lege. La Corte afferma infine che tale esito comporta l’automatica compensazione delle spese, analogamente alla definizione agevolata, richiamando Cass. n. 21286 del 2020 e Cass. n. 2828 del 2024, ed esclude la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *