Inadempimento del progettista nel contratto di prototipo esclude nullità per motivazione (Cass. civ. Sez. II n. 1293 del 12.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il contratto cosiddetto “di prototipo” ha ad oggetto la progettazione e la realizzazione di un primo esemplare destinato a modello di una eventuale produzione in serie, con corrispettivo pattuito per l’attività di progettazione in sé, a prescindere dalla successiva adozione del prodotto. Escluso il difetto di diligenza del progettista sulla base delle risultanze della c.t.u. e delle prove testimoniali, l’inadempimento non può essere affermato. In tema di ricorso per cassazione, dopo la riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., non sono più ammissibili le censure di contraddittorietà o insufficienza della motivazione: il sindacato di legittimità resta circoscritto alla verifica del «minimo costituzionale» richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost. La censura che non indichi quale fatto delle prove documentali sarebbe stato decisivo per una diversa decisione è inammissibile.

Il Fatto

Una società di carpenteria commissionava a un progettista lo studio di fattibilità e la realizzazione di un prototipo di molla per portelloni tagliafuoco destinati a navi. Dopo una prima campionatura accettata, la committente finale modificava il progetto, richiedendo un portellone di diversa tipologia; una seconda campionatura risultava non adeguata. La società interrompeva i rapporti e il progettista otteneva un decreto ingiuntivo per il corrispettivo della propria attività.

La società proponeva opposizione. Il Tribunale accoglieva l’opposizione, qualificando il contratto come appalto con obbligazione di risultato. La Corte d’Appello riformava la decisione, riqualificando il rapporto come contratto di prototipo e riconoscendo il diritto al pagamento dell’opera prestata. La società ricorreva allora per cassazione con tre motivi.

La Motivazione della Corte

I tre motivi sono trattati congiuntamente per continuità argomentativa. La ricorrente lamentava, in sintesi, l’omesso esame di un fatto decisivo e l’insufficienza della motivazione, individuando il fatto decisivo nel riconoscimento, da parte del progettista, dell’obbligo di rendere il prototipo idoneo all’utilizzo nella commessa, attestato da due comunicazioni del 2009.

La Corte richiama la qualificazione del contratto operata dal giudice di merito: contratto di prototipo, diretto alla progettazione e realizzazione di un primo esemplare da utilizzare quale modello per eventuali realizzazioni successive. Ne deriva che il primo modello, accettato e risultato perfettamente funzionante secondo il c.t.u., e il secondo, privo di disegno erroneo al punto che la nuova impresa incaricata lo ha riutilizzato, escludono un difetto di diligenza del progettista.

Assume rilievo decisivo il contenuto pattizio: il contratto prevedeva esplicitamente che il prototipo necessitasse di adattamenti progressivi e che i prezzi della progettazione fossero corrisposti soltanto nel caso in cui non fosse più affidata la produzione in serie del prodotto corrispondente. Escluso l’inadempimento, il diritto al pagamento dell’opera resta confermato.

Quanto al vizio di motivazione, la Corte ribadisce che, dopo la riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. disposta dal d.l. n. 83 del 2012, convertito con modificazioni dalla l. n. 134 del 2012, le censure di contraddittorietà e insufficienza non sono più ammissibili: il sindacato resta circoscritto al «minimo costituzionale» dell’art. 111, comma 6, Cost., violato solo se la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero fondata su contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili. Richiama sul punto Sezioni Unite n. 8053 del 2014, Sezioni Unite n. 22232 del 2016 e Sez. III n. 10815 del 2019.

Nella specie nessuna di tali evenienze ricorre. Il giudice di merito non ha omesso di considerare le comunicazioni del 2009, ma le ha valutate come significative della sola modifica delle caratteristiche del portellone. Il motivo è pertanto inammissibile, perché non spiega quale fatto contenuto nelle comunicazioni sarebbe decisivo per una diversa decisione (Cass. Sez. L n. 29954 del 2022). Il ricorso è respinto con condanna della società alle spese e all’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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