Credito d’imposta aree svantaggiate: avviamento escluso e decorrenza dal 14 marzo 2001 (Cass. civ. Sez. V n. 16307 del 12.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di agevolazioni fiscali per le aree svantaggiate, il credito d’imposta previsto dall’art. 8 della legge n. 388 del 2000 richiede l’individuazione specifica, nel registro dei cespiti fiscalmente ammortizzabili, dei beni agevolabili e la loro distinzione dagli altri beni dell’impresa. Fra tali cespiti non rientra l’avviamento, la cui natura è di costo e non di bene immateriale, non potendo avere circolazione autonoma rispetto al bene-azienda cui afferisce e di cui è una qualità. Il credito è riconoscibile solo per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2000, con decorrenza successiva al 14 marzo 2001, data di approvazione del regime agevolativo da parte della Commissione europea: non è invocabile per investimenti avviati prima di tale data.

Il Fatto

Con avviso di accertamento l’Ufficio recuperava a tassazione, nei confronti di una società, un credito d’imposta ritenuto non spettante per l’anno 2002, oltre a sanzioni e interessi. L’amministrazione finanziaria contestava che l’investimento era avvenuto in data anteriore al 14 marzo 2001 e che il bene non recava la prescritta dicitura di acquisto con il credito d’imposta di cui all’art. 8 della legge n. 388 del 2000.

La società impugnava l’atto davanti al giudice tributario, sostenendo il consolidarsi del beneficio. Entrambi i gradi di merito le erano favorevoli. L’amministrazione finanziaria ricorreva quindi per cassazione con un unico motivo, articolato in più profili. La società resisteva con controricorso.

La Motivazione della Corte

In via preliminare la Corte esamina l’eccezione di tardività del ricorso erariale, notificato oltre il termine lungo semestrale. L’eccezione è respinta. Il giudizio proviene da pronuncia resa in sede di giudizio di rinvio, disposto dalla precedente sentenza della Corte: continua pertanto ad applicarsi il termine lungo di un anno, cui si aggiungono i trentuno giorni di sospensione feriale. Il ricorso è dunque tempestivo.

Nel merito, il motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 8 della legge n. 388 del 2000. Si contesta che il collegio di appello abbia trasformato l’avviamento da costo in bene immateriale, così da includerne l’importo nell’agevolazione, e che l’operazione vada riferita alla stipulazione dell’atto, avvenuta il 25 gennaio 2001, e non al sostenimento del costo.

Entrambi i profili sono fondati. Quanto all’avviamento, la Corte richiama il proprio orientamento secondo cui è prescrizione essenziale l’individuazione specifica nel registro cespiti dei beni fiscalmente ammortizzabili, con distinzione dagli altri beni posseduti dall’impresa (Cass. V n. 15208/2021). Fra tali cespiti non rientra l’avviamento, la cui natura è di costo e non di bene immateriale, non potendo avere circolazione autonoma rispetto al bene-azienda cui afferisce e di cui è una qualità.

Quanto alla decorrenza, non è controverso che il negozio sia stato stipulato il 25 gennaio 2001, quasi due mesi prima dell’entrata in vigore della disciplina invocata. Il momento rilevante dev’essere individuato in un dato oggettivo, sottratto alla disponibilità delle parti, che non possono guardare all’adempimento successivo per dilatare l’applicazione della norma. La Corte richiama sul punto Cass. V n. 2476/2020: il credito è riconoscibile solo per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2000, con decorrenza successiva al 14 marzo 2001, e non per investimenti avviati prima di tale data.

Il ricorso è quindi accolto, la sentenza impugnata è cassata e, non residuando alcun ulteriore accertamento in fatto, la Corte decide nel merito con il rigetto del ricorso originario della società. Le spese dei gradi di merito sono integralmente compensate; quelle di legittimità sono poste a carico della società contribuente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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