Revocazione rimedio dell’errore di fatto del giudice di merito (Cass. civ. Sez. II n. 20967 del 23.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che censuri la sentenza di merito per avere il giudice travisato le risultanze della consulenza tecnica, omettendo una posta che dagli atti risulta inclusa nell’asse, non denuncia un errore di giudizio ma un errore di fatto risultante dagli atti della causa. Analoga qualificazione va riconosciuta alla censura che imputi al giudice di avere supposto l’esistenza di un fatto incontestabilmente escluso dagli atti, come il decesso di una parte in realtà vivente. In entrambi i casi l’unico rimedio esperibile è la revocazione ai sensi dell’art. 395, n. 4, cod. proc. civ., con conseguente inammissibilità del motivo di cassazione. La deduzione di una mera svista materiale non integra vizio di motivazione e non apre il giudizio di legittimità.

Il Fatto

La controversia riguarda la successione di un de cuius, definita in appello con riconoscimento del diritto di una delle figlie alla legittima, calcolata sul complessivo valore dei beni e liquidata in parte mediante attribuzione di buoni fruttiferi e per il residuo tramite condanna dei beneficiari delle disposizioni testamentarie. La Corte d’appello, dopo avere disposto la rinnovazione della consulenza tecnica, aveva identificato i valori mobiliari compresi nell’asse rifacendosi alla consulenza di primo grado, escludendo alcune somme.

La ricorrente ha impugnato la sentenza con due motivi, dolendosi dell’omessa inclusione di ulteriori poste e della mancata condanna alle spese di una parte che assumeva soccombente e ancora vivente. I controricorrenti hanno resistito.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo invoca una norma non più in vigore da oltre un decennio, posto che il n. 5 del primo comma dell’art. 360 cod. proc. civ. è stato sostituito dalla riforma del 2012. Nel merito, la censura imputa alla corte territoriale di avere recepito la consulenza di primo grado che aveva incluso poste ulteriori: si tratta però di un errore di fatto risultante dagli atti della causa, che integra vizio revocatorio ai sensi dell’art. 395, n. 4, cod. proc. civ.

La Corte richiama il proprio orientamento, secondo cui il ricorso fondato sull’assunto che il giudice di merito abbia travisato le risultanze della consulenza è inammissibile, configurandosi esclusivamente il rimedio della revocazione. Del resto la stessa ricorrente ammette in memoria di trovarsi davanti a una semplice omissione per distrazione, e non a una decisione della corte di riformare la sentenza di primo grado eliminando dalla massa ereditaria le somme contestate.

Il secondo motivo è parimenti inammissibile. La corte di merito aveva ritenuto erroneamente deceduta una delle parti, omettendo di condannarla alle spese: anche in questo caso non si denuncia un errore di giudizio ma una mera svista materiale, che ha indotto il giudice a supporre l’esistenza di un fatto incontestabilmente escluso alla stregua degli atti di causa. La censura è quindi rilevante ai fini della revocazione della sentenza.

Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese di lite in favore dei controricorrenti e nessuna statuizione quanto alle parti rimaste intimate. La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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