Inquadramento superiore e criterio trifasico: il merito è insindacabile (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 16771 del 17.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’accertamento del diritto all’inquadramento superiore si svolge secondo un procedimento logico-giuridico trifasico: occorre accertare in fatto le attività concretamente svolte dal lavoratore, individuare la qualifica rivendicata e le mansioni alla stessa riconducibili secondo la contrattazione collettiva, e infine verificare che le prime corrispondano a queste ultime. Solo la prima operazione — l’interpretazione delle disposizioni collettive secondo i canoni degli artt. 1362 e 1363 cod. civ. — è censurabile in sede di legittimità per violazione o falsa applicazione di legge; le altre due attengono ad apprezzamenti di fatto, insindacabili in cassazione se sorretti da motivazione coerente. L’osservanza del criterio trifasico non impone una sequenza formalizzata, purché ciascun momento di accertamento trovi concreto ingresso nel ragionamento decisorio. È inammissibile la censura sull’omesso ricorso all’analogia contrattuale prospettata per la prima volta in legittimità.

Il Fatto

Il lavoratore, inquadrato nel livello professionale C del CCNL Attività Ferroviarie, ha chiesto accertarsi lo svolgimento, da una certa data, di mansioni riconducibili al livello professionale B del medesimo contratto collettivo, con condanna della società datrice al pagamento delle conseguenti differenze retributive.

Il primo giudice ha respinto il ricorso; la Corte d’Appello di Milano ha confermato la pronuncia, ritenendo che le mansioni di traghettatore, così come descritte dai testi, non integrassero le caratteristiche richieste dal CCNL per il livello superiore. La Corte territoriale ha valorato il diverso grado di responsabilità tra la conduzione di un convoglio vuoto all’interno della medesima stazione o località e la conduzione di un convoglio con passeggeri o merci su percorsi dell’intera rete nazionale, escludendo rilievo all’abilitazione alla guida intervenuta nel 2016. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, articolato in più censure.

La Motivazione della Corte

Il ricorrente ha denunciato la violazione e falsa applicazione dell’art. 27 del CCNL Attività Ferroviarie, che contiene la classificazione del personale e i livelli di inquadramento, assumendo che i giudici del merito avessero errato nell’escludere la riconducibilità, quanto meno in via analogica, delle mansioni svolte a quelle del macchinista di livello B.

La Corte ha richiamato il consolidato orientamento di legittimità (Cass. n. 30580 del 2019; Cass. n. 10961 del 2018; Cass. n. 21329 del 2017; Cass. n. 39 del 2016), secondo cui l’accertamento del diritto all’inquadramento superiore si articola nelle tre fasi successive sopra descritte. Solo la prima operazione logica — l’identificazione delle qualifiche mediante interpretazione delle disposizioni collettive — può essere censurata in legittimità; per i contratti collettivi nazionali di lavoro, dopo la modifica dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. operata dal d.lgs. n. 40/2006, anche per violazione o falsa applicazione della disciplina collettiva.

La Corte ha poi precisato che l’osservanza del criterio trifasico non richiede una rigida e formalizzata sequenza delle azioni, ove risulti che ciascun momento di accertamento, ricognizione e valutazione abbia trovato concreto ingresso nel ragionamento decisorio (Cass. n. 18943 del 2016).

Nel caso concreto, la sentenza impugnata ha operato secondo la sequenza richiesta. Il ricorrente, lungi dall’evidenziare un reale errore interpretativo delle declaratorie contrattuali, ha in sostanza criticato un apprezzamento di merito circa il maggior grado di responsabilità richiesto per il livello rivendicato. La Corte territoriale ha coerentemente chiarito le ragioni per cui le mansioni espletate fossero diverse ed eterogenee rispetto a quelle del personale inquadrato nel livello superiore, proprio per il diverso grado di responsabilità. Si tratta di valutazione con esiti concordi in entrambi i gradi, non rivalutabile in legittimità.

Quanto al mancato ricorso all’analogia contrattuale, la questione è stata posta per la prima volta in sede di legittimità ed è pertanto inammissibile per il suo carattere di novità (Cass. Sez. Un. n. 2399 del 2014). In ogni caso, l’esclusione di taluni caratteri qualitativi essenziali preclude in radice la praticabilità dell’invocata analogia. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna alle spese e con l’attestazione dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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