Motivazione avviso catastale e nullità per difetto di sottoscrizione (Cass. civ. Sez. V n. 16310 del 12.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di classamento catastale, l’obbligo di motivazione dell’avviso di accertamento è osservato quando il provvedimento indichi i dati oggettivi acclarati dall’Ufficio e la classe conseguentemente attribuita, poiché l’atto costituisce l’esito di un’attività procedimentalizzata che prevede la partecipazione del contribuente mediante la dichiarazione DOCFA. Il dissenso del dichiarante va espresso censurando l’atto sotto il profilo del merito catastale, non della motivazione. La nullità dell’avviso per omessa indicazione del responsabile del procedimento non è prevista a pena di nullità dall’art. 7, comma 2, l. n. 212 del 2000, né può desumersi da altre norme. Parimenti, la mancanza di sottoscrizione autografa non è causa di nullità dell’avviso catastale, in mancanza di espressa previsione normativa.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava l’avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle Entrate elevava il valore catastale e rideterminava la rendita proposta dalla società con procedura di variazione DOCFA, relativamente a un compendio immobiliare di categoria D/2 e C/1.
La Commissione tributaria regionale accoglieva parzialmente l’appello, riducendo la superficie e ricalcolando il coefficiente di vetustà. Avverso la sentenza la società proponeva ricorso per cassazione affidato a cinque motivi; l’Agenzia resisteva con controricorso.
La Motivazione della Corte
Il primo, secondo e quinto motivo, scrutinati congiuntamente, sono infondati. La ricorrente lamentava la motivazione apparente della sentenza, ma la Corte ricorda che tale vizio ricorre solo quando il giudice omette di illustrare l’iter logico seguito, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con congetture.
La Corte richiama la giurisprudenza costante secondo cui, per gli immobili a destinazione speciale compresi nella categoria D, l’obbligo di motivazione è osservato ove siano indicati i dati oggettivi acclarati dall’Ufficio e la classe attribuita. L’atto di classamento è esito di una stima diretta di natura tecnica che ne integra il fondamento motivazionale.
Tali principi valgono anche per gli immobili a destinazione ordinaria, per i quali il classamento avviene per comparazione, poiché la dichiarazione DOCFA contiene gli elementi fattuali rilevanti. Il dissenso del dichiarante deve esprimersi censurando l’atto sotto il distinto profilo del merito catastale.
Quanto al responsabile del procedimento, la Corte rileva che l’art. 7, comma 2, l. n. 212 del 2000 impone l’indicazione, ma non a pena di nullità, a differenza degli altri adempimenti dello Statuto, poiché tale sanzione è stata introdotta per le sole cartelle di pagamento dall’art. 36, comma 4-ter, del d.l. n. 248 del 2007. Nel caso di specie, la CTR ha identificato il responsabile nel direttore dell’Ufficio.
Sulla sottoscrizione, la Corte osserva che la procedura DOCFA prevede la redazione automatizzata dei documenti e che la firma autografa può essere sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo. La nullità per difetto di sottoscrizione non è conseguenza prevista dalla legge. Il ricorso è rigettato.
Nota della Redazione
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