Credito d’imposta compensato su acconto IVA: recupero nei termini ordinari (Cass. civ. Sez. V n. 26273 del 27.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di recupero dei crediti d’imposta indebitamente utilizzati in compensazione, l’atto di recupero previsto dall’art. 1, comma 421, legge n. 311 del 2004 deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello dell’utilizzo soltanto quando il credito compensato sia inesistente. La condizione di inesistenza ricorre se il credito è frutto di artificiosa rappresentazione, è carente dei presupposti costitutivi ovvero è già estinto al momento dell’utilizzo, e se tale condizione non è riscontrabile in sede di controllo formale o automatizzato. Quando l’inesistenza non sussista e il credito risulti soltanto non spettante, trovano applicazione i termini ordinari di accertamento. L’uso di un credito d’imposta per compensare un versamento in acconto IVA non dovuto integra un’indebita utilizzazione che non ne compromette l’esistenza, ma la sola spettanza.
Il Fatto
Una società in liquidazione, dopo un investimento in area svantaggiata, aveva conseguito un credito d’imposta ai sensi dell’art. 8 legge n. 388 del 2000. Nella dichiarazione dei redditi per l’anno d’imposta 2005 la società indicava il credito residuo e, nel quadro VL, un versamento IVA in acconto, compensando tale debito con il credito d’imposta.
L’Agenzia delle Entrate notificava un atto di recupero, ritenendo che la compensazione fosse stata effettuata su un debito inesistente, perché al momento del versamento la società era già a credito IVA. La Commissione tributaria provinciale di Catania accoglieva il ricorso della contribuente; la Commissione tributaria regionale della Sicilia, in riforma, accoglieva l’appello dell’Ufficio. La società ricorreva per cassazione con cinque motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina prioritariamente il quinto motivo, che investe l’applicabilità del termine lungo di otto anni previsto dall’art. 27, comma 16, d.l. n. 185 del 2008, convertito dalla legge n. 2 del 2009. La CTR aveva ritenuto applicabile tale termine sul presupposto che il debito IVA portato in compensazione non fosse esistente, trattandosi di acconto determinato con il metodo previsionale senza tener conto del dato dell’ultima liquidazione periodica.
Il Collegio richiama la distinzione tra credito inesistente e credito non spettante, così come definita dall’art. 13, comma 5, terzo periodo, d.lgs. n. 471 del 1997, come modificato dal d.lgs. n. 158 del 2015. L’inesistenza presuppone congiuntamente che il credito derivi da artificiosa rappresentazione, sia carente dei presupposti costitutivi o sia già estinto al momento dell’utilizzo, e che tale condizione non sia riscontrabile mediante i controlli di cui agli artt. 36-bis e 36-ter d.P.R. n. 600 del 1973 e all’art. 54-bis d.P.R. n. 633 del 1972.
La Corte richiama Cass., Sez. U., n. 34419 del 2023, che ha composto il contrasto tra il più risalente orientamento, seguito dalla sentenza impugnata, e quello più recente che valorizza la definizione positiva di credito inesistente. In assenza anche di uno solo dei due requisiti, il credito non può qualificarsi come inesistente e la sua indebita compensazione rileva come compensazione di credito non spettante, estraneo al termine lungo.
Nel caso concreto la Corte rileva che non è contestata l’esistenza del credito d’imposta, ma il suo utilizzo per compensare un acconto IVA indicato nonostante una situazione di IVA a credito. Il credito, quindi, sussisteva nei suoi presupposti costitutivi, ma è stato mal utilizzato: l’uso del credito d’imposta per compensare il versamento in acconto integra un’indebita utilizzazione che non incide sulla sua esistenza, bensì sulla sua spettanza. Ne deriva l’inapplicabilità dell’art. 27, commi 16-20, con assorbimento dei primi quattro motivi.
Il quinto motivo è accolto, la sentenza impugnata è cassata e, decidendo nel merito, l’atto impositivo è annullato. Le spese dell’intero giudizio sono compensate, anche in considerazione del fatto che la decisione deriva da una pronuncia delle Sezioni Unite intervenuta successivamente alla proposizione del ricorso.
Nota della Redazione
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