Definizione agevolata e spese: rileva il momento della pronuncia (Cass. civ. Sez. V n. 22020 del 31.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione ai sensi dell’art. 6 d.l. n. 193 del 2016, convertito dalla legge n. 225 del 2016, la cessazione della materia del contendere non si produce per effetto della sola istanza di adesione presentata dal debitore, ma richiede che all’impegno di rinuncia al giudizio segua la comunicazione di adesione dell’agente della riscossione e la presentazione di una rinuncia formale o di una richiesta equipollente. Ne deriva che la condanna del contribuente al pagamento delle spese del giudizio di primo grado è legittima quando, al momento della relativa pronuncia, non si era ancora perfezionata la fattispecie estintiva; grava inoltre sul contribuente l’onere di portare tempestivamente a conoscenza del giudice la presentazione dell’istanza.
Il Fatto
Una società contribuente ha impugnato una cartella di pagamento relativa a debiti d’imposta scaturenti dalla liquidazione della dichiarazione per l’anno 2006, deducendone la mancata notifica. In parallelo ha impugnato il provvedimento con cui l’amministrazione finanziaria aveva rigettato la propria domanda di definizione agevolata della lite fiscale pendente. I ricorsi sono stati riuniti e respinti in primo grado, con condanna della società alle spese.
La CGT2 della Sicilia ha confermato la decisione, rilevando tra l’altro che la questione relativa alla definizione agevolata era stata introdotta solo in appello e che mancava la prova della conclusione del relativo procedimento. Avverso tale pronuncia la società ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo la violazione dell’art. 6 d.l. n. 193 del 2016 e sostenendo che la rinuncia al giudizio impone la compensazione delle spese.
La Motivazione della Corte
La Corte ha scrutinato l’unico motivo, articolato sulla violazione e falsa applicazione dell’art. 6 d.l. n. 193 del 2016 in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. Il ricorso è stato dichiarato in parte inammissibile e in parte infondato.
Sotto il primo profilo, la ricorrente si è confrontata solo parzialmente con la ratio decidendi della sentenza impugnata. La CGT2, infatti, ha dato rilievo alla circostanza che, al momento della pronuncia di primo grado che ha condannato la contribuente alle spese, non era ancora passata in giudicato la sentenza che aveva annullato il diniego opposto dall’amministrazione finanziaria all’istanza di adesione. La questione del profilo processuale è stata quindi solo lambita.
Ne consegue che, quando il giudice di prime cure ha disposto la condanna alle spese, non si era perfezionata la fattispecie che avrebbe determinato la cessazione della materia del contendere. La Corte richiama il principio secondo cui, in tema di definizione agevolata ex art. 6 d.l. n. 193 del 2016, l’impegno del debitore a rinunciare al giudizio in corso deve essere seguito, dopo la comunicazione di adesione dell’agente della riscossione, dalla presentazione di una rinuncia formale o di una richiesta equipollente, alla quale consegue per diretto disposto legislativo l’estinzione del giudizio, senza necessità di una successiva attestazione dell’Ufficio sulla regolarità del pagamento (Cass., 06/11/2024, n. 28602).
Nel caso concreto, in assenza dell’adesione dell’agente alla definizione agevolata, quest’ultima non poteva considerarsi perfezionata. La Corte aggiunge che spettava al contribuente portare all’attenzione del giudice di prime cure la presentazione dell’istanza, profilo che sostiene l’ulteriore infondatezza del motivo.
Il ricorso è stato quindi rigettato, senza condanna della ricorrente alle spese di lite, non essendosi la controparte formalmente costituita nei termini mediante deposito del controricorso. La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
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