Credito IVA a rimborso contestabile anche dopo la decadenza dall’accertamento (Cass. civ. Sez. V n. 11417 del 29.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di rimborso dell’eccedenza detraibile dell’IVA, l’Amministrazione finanziaria può contestare il credito esposto dal contribuente in dichiarazione, che non derivi dalla sottostima dell’imposta dovuta, anche qualora siano scaduti i termini per l’esercizio del potere di accertamento o per la rettifica dell’imponibile e dell’imposta, senza che sia stato adottato alcun provvedimento. L’omesso esercizio del potere di controllo non produce alcun effetto accertativo del credito, che esiste solo in presenza dei fatti generatori e non per il fatto di essere indicato in dichiarazione. La decadenza dell’Amministrazione dai poteri di accertamento non fa sorgere alcun affidamento tutelabile né determina discriminazione rispetto al credito chiesto in compensazione. Non è configurabile alcun vulnus agli artt. 3, 23, 53 e 97 Cost., ai principi unionali di proporzionalità, equivalenza e neutralità dell’IVA, né al legittimo affidamento.

Il Fatto

La controversia riguarda un credito IVA relativo agli anni d’imposta 1997, 1998 e 1999, ceduto da una società in liquidazione, poi fallita, a una banca cessionaria. Il credito era stato rimborsato solo in parte, poiché l’Ufficio riteneva non documentata la parte afferente al suddetto periodo. L’istanza di rimborso era stata presentata nel 2013.

La Commissione tributaria regionale del Piemonte, con sentenza n. 713/05/19 del 04/06/2019, aveva rigettato l’appello della società contribuente avverso la decisione di primo grado, osservando che non era stata prodotta la documentazione giustificativa del credito e che a tale onere non poteva opporsi il limite decennale di conservazione delle scritture contabili. La società ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi.

La Motivazione della Corte

I primi due motivi lamentavano che il controllo sull’esistenza del credito IVA fosse stato esercitato oltre la scadenza del termine di decadenza, con conseguente disparità di trattamento rispetto al credito richiesto in compensazione, che l’Amministrazione deve controllare entro i termini previsti dalla legge. La ricorrente prospettava inoltre questioni di legittimità costituzionale.

La Corte ha richiamato l’arresto delle Sezioni Unite n. 21766 del 29/07/2021, secondo cui l’Amministrazione può contestare il credito esposto in dichiarazione, che non derivi dalla sottostima dell’imposta dovuta, anche dopo la scadenza dei termini per l’accertamento o la rettifica, senza necessità di alcun provvedimento. Principio già enunciato, in tema di IRPEG, dalle Sezioni Unite n. 5069 del 15/03/2016 e confermato da Cass. n. 11698 del 11/04/2022 e Cass. n. 26277 del 06/09/2022.

La Corte ha osservato che l’inerzia dell’Amministrazione non equivale a riconoscimento implicito del credito, poiché l’art. 6 dello statuto dei diritti del contribuente assegna all’inerzia il significato di rifiuto tacito, in quanto tale impugnabile. Il credito esiste solo se ne sussistono i fatti generatori; non basta che sia esposto in dichiarazione, né occorre che sia accertato dall’Amministrazione. L’omesso esercizio del potere di controllo non produce alcun effetto accertativo.

La Corte ha escluso la violazione degli artt. 3, 23, 53 e 97 Cost.: il sistema consente al contribuente di rettificare in ogni tempo la dichiarazione errata e di far valere l’errore anche in sede contenziosa. Quanto alla compatibilità unionale, la possibilità di contestare il credito indipendentemente dalla decadenza ex art. 57 d.P.R. n. 633/1972 è coerente coi principi di proporzionalità, equivalenza e neutralità dell’IVA, scongiurando il riconoscimento di crediti inesistenti. Nessun affidamento tutelabile si produce di fronte all’omesso esercizio del potere di rettifica. La questione di costituzionalità è stata dichiarata manifestamente infondata.

Il quarto e il quinto motivo, concernenti l’utilizzo delle relazioni del curatore fallimentare quali mezzi di prova del credito, sono stati dichiarati inammissibili: il quarto mira a una rivalutazione dei fatti di merito, non consentita in sede di legittimità; il quinto si scontra con la doppia conforme di merito, secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite nn. 8053 e 8054 del 07/04/2014. Il ricorso è stato rigettato, con compensazione integrale delle spese per essersi i principi consolidati solo dopo la notificazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *